Decreto 5 agosto 2011 professionisti autorizzati certificazioni antincendio

Il decreto 5 agosto 2011 del Ministero dell’Interno individua i requisiti per l’iscrizione, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell’interno, dei professionisti iscritti in albi professionali, nonche’ il rilascio delle autorizzazioni ai sensi del comma 4, dell’art. 16, del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
E’ Pubblicato sulla GU n. 198 del 26-8-2011.

Il decreto 5 agosto 2011 del Ministero dell’Interno individua i requisiti per l’iscrizione, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell’interno, dei professionisti iscritti in albi professionali, nonche’ il rilascio delle autorizzazioni ai sensi del comma 4, dell’art. 16, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

E’ Pubblicato sulla GU n. 198 del 26-8-2011.

Sintesi del Decreto 5 agosto 2011 del Ministero dell’Interno

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto individua i requisiti per l’iscrizione, a
domanda, in appositi elenchi del Ministero dell’interno, dei
professionisti iscritti in albi professionali, nonche’ il rilascio
delle autorizzazioni ai sensi del comma 4, dell’art. 16, del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Art. 2

Autorizzazione al rilascio delle certificazioni
e delle dichiarazioni

1. I professionisti iscritti negli elenchi del Ministero
dell’interno, nell’ambito delle rispettive competenze professionali
stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti, sono autorizzati al
rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni di cui al comma
4, dell’art. 16, del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, alla
redazione dei progetti elaborati con l’approccio ingegneristico alla
sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministro dell’interno 9
maggio 2007, nonche’ del relativo documento sul sistema di gestione
della sicurezza antincendio.

Omissis: vedi link

(Red)

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