decreto 110/2011: Regolamento apparecchi elettromeccanici per estetista, in vigore dal 30 luglio 2011

La G.U. n. 163 del 15 luglio 2011 pubblica il decreto del 12 maggio 2011, n. 110 recante “Regolamento di attuazione dell’articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetista”. Entra in vigore il 30 luglio 2011. Comprende disposizioni per l’utilizzo in sicurezza di moltissimi apparecchi utilizzati nei centri estetici (lampade abbronzanti, vaporizzatori, depilatori, …).

La G.U. n. 163 del 15 luglio 2011 pubblica il decreto del 12 maggio 2011, n. 110 recante “Regolamento di attuazione dell’articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetista”.

Entra in vigore il 30 luglio 2011.

Il provvedimento indica anche le norme tecniche internazionali che debbono essere rispettate durante l’utilizzo dei suddetti apparecchi.

Comprende disposizioni per l’utilizzo in sicurezza di moltissimi dispositivi e apparecchi utilizzati nei centri estetici, tra cui:
– Lampade abbronzanti, vaporizzatori, depilatori,
– Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato
– Stimolatori ad ultrasuoni e stimolatori a micro correnti
– Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA
– Apparecchio per l’aspirazione dei comedoni con cannule e con azione combinata per la levigatura della pelle con polvere minerale o fluidi o materiali equivalenti
– Doccia filiforme ad atomizzatore con pressione non superiore a 80 kPa
– Apparecchi per massaggi meccanici al solo livello cutaneo, per massaggi elettrici con oscillazione orizzontale o rotazione
– Rulli elettrici e manuali
– Vibratori elettrici oscillanti
– Apparecchi per massaggi meccanici o elettrici picchiettanti
– Solarium per l’abbronzatura con lampade UV-A o con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR)
– Apparecchi per massaggio ad aria o idrico con aria a pressione non superiore a 80 kPa
– Scaldacera per ceretta
– Attrezzi per ginnastica estetica
– Attrezzature per manicure e pedicure
– Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale tramite radiofrequenza restiva o capacitiva …)

omissis

(LP)

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