Decreto 16 marzo: Prevenzione incendi strutture turistico-alberghiere oltre 25 posti-letto

La G.U. n. 76 del 30-3-2012 pubblica il Decreto 16 marzo 2012 sul Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell’articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, concernente l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, che non abbiano completato l’adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi.

La G.U. n. 76 del 30-3-2012 pubblica il Decreto 16 marzo 2012 sul
Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell’articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216
, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l’adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi.

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Decreto:
Art. 1 – Scopo e campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell’art. 15, commi 7 e
8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il piano
straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di
prevenzione incendi, di seguito denominato piano, per le strutture
ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto,
esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro
dell’interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l’adeguamento
alle suddette disposizioni di prevenzione incendi.

2. L’ammissione al piano, fatto salvo quanto previsto all’art. 3,
comma 5, e’ consentita alle strutture ricettive di cui al comma 1, in
possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei
requisiti di sicurezza antincendio indicati al successivo art. 5.
L’ammissione al piano consente la prosecuzione dell’esercizio
dell’attivita’, ai soli fini antincendi.

OMISSIS artt. 2., 3., 4., 5. (vedi link)

Art. 6 – Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

(Red)

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