E’ in vigore dal 23 febbraio 2008 il Regolamento recante aggiornamento del decreto 21 marzo 1973, recante la disciplina degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale. (GU n. 33 del 8-2-2008)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
visti (omissis)
adotta il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Al decreto ministeriale 21 marzo 1973, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile
1973 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell’allegato II, sezione 1ª: materie plastiche, parte A –
Resine e’ aggiunta, in fine, la voce «Silicio biossido amorfo» alle
seguenti condizioni, limitazioni e tolleranze d’impiego:
«Prodotto da esametildisilossano e esametildisilazano con
sorgente pulsata di microonde. Spessore del rivestimento non
superiore a 100 nm e solo per rivestimento bistrato di contenitori in
PET;
b) nell’allegato II, Sezione 1ª: materie plastiche, Parte B –
Additivi per materie plastiche e’ aggiunta, in ordine di numero di
riferimento CEE, la seguente sostanza:
(tabella omissis)
c) nell’allegato II, Sezione: 2 gomme, Parte B – additivi per
elastomeri e’ aggiunta, in fine, la seguente voce:
«Prodotto di reazione tra N-fenil-N’-(1-3
-dimetilbutil)p-fenilendiammina e ter C10-C13 glicidil tioetere a
prevalente contenuto di C12 con le seguenti restrizioni e/o
specifiche.
Solo per:
i. materiali ed oggetti di uso ripetuto destinati al contatto con
alimenti per i quali sono previste prove di migrazione con i
simulanti A e C, per tempi di contatto non superiori a 10 minuti e
temperature non superiori a 40° C.
In quantita’ massima non superiore a 2,4 % p/p.
ii. Materiali ed oggetti di uso ripetuto, destinati al contatto
dinamico, in impianti di mungitura meccanica. In quantita’ massima
non superiore a 2,4%p/p.
Tuttavia i prodotti finiti non devono rilasciare ammine aromatiche
primarie (espresse come anilina) in quantita’ rivelabile (limite di
Rivelabilita=0,02 mg/kg di alimento o di simulante alimentare,
compresa tolleranza analitica).
d) l’allegato V e’ sostituito dall’allegato al presente
regolamento.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle cassette
legalmente prodotte e/o commercializzate in un altro Stato
dell’Unione europea e a quelle legalmente prodotte nei Paesi
contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, nonche’ in
Turchia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
(RMP)