Decreta:
Art. 1. Oggetto e campo di applicazione
1.
Il presente decreto stabilisce i criteri per determinare le
prestazioni di resistenza al fuoco che devono possedere le
costruzioni nelle attivita’ soggette al controllo del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, ad esclusione delle attivita’ per le quali le
prestazioni di resistenza al fuoco sono espressamente stabilite da
specifiche regole tecniche di prevenzione incendi.
2.
Le disposizioni del presente decreto si applicano alle
attivita’ i cui progetti sono presentati ai Comandi provinciali dei
vigili del fuoco competenti per territorio, per l’acquisizione del
parere di conformita’ di cui all’art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, in data successiva
all’entrata in vigore del presente decreto.
Pubblicato un secondo decreto del 16 Marzo 2007.
(RMP)