Decreto Amianto: imminente la pubblicazione. Convegni e Seminari sul D.Lgs. 25/07/2006 che broga il Capo III del D.Lgs. 277/91

Amianto: a giorni la pubblicazione sulla G.U. del nuovo decreto /25 luglio 2006).Iniziative a Milano, Modena e Roma. Prime note di commento del Dott. Fulvio D’Orsi. Abrogato il D.Lgs. 277/91 (Capo III) dal nuovo decreto approvato dal Consiglio dei Ministri n. 7 del 14 luglio 2006 (in attuazione della Direttiva 2003/18/CE sulle prescrizioni di sicurezza e salute dei lavoratori contro i rischi connessi con una esposizione all’AMIANTO)

Amianto: a giorni la pubblicazione sulla G.U. del nuovo decreto 25 luglio 2006.

Iniziative a Milano, Modena e Roma.

Prime note di commento del Dott. Fulvio D’Orsi sul nuovo decreto che abroga il D.Lgs. 277/91 (Capo III) e che recepisce la Direttiva 2003/18/CE sulle prescrizioni di sicurezza e salute dei lavoratori contro i rischi connessi con una esposizione all’Amianto.

Il nuovo decreto introduce il Titolo VI-bis nel D.Lgs. 626/94: Articoli da ART. 59-bis a 59-septiesdecies ed innova anche le sanzioni (art. 89).

A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto (15 gg dopo la pubblicazione sulla G.U.), sono abrogate le disposizioni di cui al Capo III del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

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PRIME NOTE del Dott. FULVIO D’ORSI
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Il nuovo decreto sull’amianto innova e ammoderna la normativa di tutela dei lavoratori professionalmente esposti rendendola coerente con la situazione italiana in cui da tempo non vi è più alcuna attività di produzione, le eventuali esposizioni professionali sono estremamente controllate contenute ed è stato istituito l’albo delle imprese di bonifica.

I valore limite di esposizione professionali sono ridotti al livello di 100 f/l, valore che rappresentava nella normativa previgente il livello di azione. La norma mantiene contenuti tecnici specifici per quanto riguarda i metodi di valutazione dell’esposizione (misura della concentrazione di fibre aerodisperse) e si ricollega esplicitamente al DM 14/5/1996 che definisce i requisiti dei laboratori in grado di effettuare questo tipo di misure. Viene inoltre stabilito l’obbligo che qualsiasi attività di demolizione e di rimozione possa essere effettuata solo da imprese iscritte all’albo dei bonificatori.

La normativa sulla sorveglianza sanitaria viene completamente innovata lasciando ampia facoltà al medico competente di stabilire il protocollo di accertamenti e abolendo le norme previgenti del 1965 e del 1987.
Gli obblighi documentali sono in gran parte semplificati.
Le sanzioni sono ridotte di molto, essendo state riportate al livello di tutte le altre previste dal D.Lgs. 626/94.

Le modifiche proposte dalla conferenza delle regioni e delle province autonome sono state recepite solo in minima parte, in particolare sono stati rigettati anche alcuni punti estremamente qualificanti quali la richiesta di estendere l’obbligo di notifica a tutte le attività a rischio di amianto e di mantenere il potere dell’organo di vigilanza di emanare prescrizioni in merito ai piani di lavoro per la rimozione dell’amianto, che invece è stato abrogato.

Nell’insieme si tratta di una legge che da un lato introduce obblighi di maggior tutela, mentre dall’altro riduce gli strumenti ed i poteri di controllo. E’ difficile quindi stabilire se l’applicazione della nuova normativa così come è stata emanata porterà nelle situazioni concrete ad una riduzione o ad un aumento del rischio, anche perchè occorrerà verificare in dettaglio come essa si ricollega a tutta l’ampia normativa tecnica emanata in questi anni in attuazione della legge 257/92 sulla cessazione dell’impiego dell’amianto.

Il testo definitivo è in fase di pubblicazione sulla G.U.

(RMP)

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