Decreto Legge n. 57: in Aula la proroga della “Autocertificazione” per PMI

Approda all’Aula della Camera il Decreto Legge n. 57/2012 sulla proroga della “Autocertificazione” per PMI, fino a 10 lavoratori, escluse quelle rientranti nelle attività più pericolose, di cui all’art. 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonchè g) del D.Lgs. 81/2008

Approda in Aula della Camera il Decreto Legge n. 57/2012 su:
– proroga della “Autocertificazione” per PMI, fino a 10 lavoratori
– escluse quelle rientranti nelle attività più pericolose
, di cui all’art. 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonchè g) del D.Lgs. 81/2008

E’ pubblicato sulla G.U. n. 111 del 14 maggio 2012.

E’ entrato in vigore il 14/05/2012 e dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni.

Rinvia (massimo) al 31.12.2012 l’autocertificazione del DVR nelle PMI.

Sarà all’esame dell’Aula della Camera da lunedì 4 giugno, dopo la conclusione dell’esame in Commissione Lavoro della Camera.

Dovra andare poi all’esame del Senato.

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Si sono registrate molte polemiche sulla proroga: “che fine ha fatto la procedura di messa in mora dell’Italia sulla Autocertificazione?”

Infatti, il rinvio permette che: “i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f).
Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f),
e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2012,
gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi.

Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonchè g).

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TESTO del Decreto Legge n. 57/2012

Art. 1
1. All’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2,” sono sostituite dalle seguenti: “Fino all’emanazione dei decreti di cui al comma 2,”;

b) le parole da:” ; decorso” a : ” decreto” sono soppresse.

2. Per consentire la definizione delle procedure standardizzate di valutazione dei rischi di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all’articolo 29, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: “Fino alla scadenza del
diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012″ sono sostituite dalle seguenti: “Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012”.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

….
(omissis)

(Red)

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