DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. (09G0164) (GU n. 254 del 31-10-2009 – Suppl. Ordinario n.197)

Art. 1.Oggetto e finalita’
1. In attuazione degli articoli da 2 a 7 della legge 4 marzo 2009,n. 15, le disposizioni del presente decreto recano una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, intervenendo in particolare in materia di contrattazione collettiva, di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche, di valorizzazione del merito, di promozione delle pari opportunita’, di dirigenza pubblica e di responsabilita’ disciplinare. Fermo quanto previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recano altresi’ norme di raccordo per armonizzare con la nuova disciplina i procedimenti negoziali, di contrattazione e di concertazione di cui all’articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e ai decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 195, 19 maggio 2000, n. 139, 13 ottobre 2005, n. 217, e 15 febbraio 2006, n. 63.
2. Le disposizioni del presente decreto assicurano una migliore organizzazione del lavoro, il rispetto degli ambiti riservati rispettivamente alla legge e alla contrattazione collettiva, elevati standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi, l’incentivazione della qualita’ della prestazione lavorativa, la selettivita’ e la concorsualita’ nelle progressioni di carriera, il riconoscimento di meriti e demeriti, la selettivita’ e la valorizzazione delle capacita’ e dei risultati ai fini degli incarichi dirigenziali, il rafforzamento dell’autonomia, dei poteri e della responsabilita’ della dirigenza, l’incremento dell’efficienza
del lavoro pubblico ed il contrasto alla scarsa produttivita’ e all’assenteismo, nonche’ la trasparenza dell’operato delle amministrazioni pubbliche anche a garanzia della legalita’.

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