Decreto n. 155/07: dal 3/10/07 al 3/4/08, Obbligo Registro Esposti Cancerogeni

La G.U. n. 217 del 18 settembre 2007 ha pubblicato il Decreto n. 155/07, che entrerà in vigore il 03 ottobre 2007 ed “Istituisce il Regolamento attuativo dell’articolo 70, comma 9, del D.Lgs. 626/94. Registri e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni”.

Dopo un lungo lavoro del Sottosegretario On. Gianpaolo Patta (Min. della Salute), la G.U. n. 217 del 18 settembre 2007 ha pubblicato il Decreto n. 155/07, che “Istituisce il Regolamento attuativo dell’articolo 70, comma 9, del D.Lgs. 626/94. Registri e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni“.

Il Decreto n. 155/2007:
– entrerà in vigore il 03 ottobre 2007
– tuttavia i registri e le cartelle sanitarie e di rischio (v. artt. 2 e 3), devono essere istituiti entro il 3 aprile 2008, cioè entro 6 mesi (v. comma 3, art. 11).

SINTESI DEL Decreto n. 155/07
(il testo integrale è pubblicato nel link a fianco)

Art. 1.
Ambito, finalita’ e campo di applicazione
1. Il regolamento si applica ai settori di attivita’ pubblici o privati rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni.
2. I dati relativi agli accertamenti sanitari e la conseguente registrazione degli stessi nelle cartelle sanitarie o nel registro di cui ai successivi articoli possono essere trattati esclusivamente per le finalita’ di igiene e sicurezza del lavoro
.

Art. 2. – Registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni 1. Il registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni di cui all’articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e’ istituito dal datore di lavoro, conformemente al modello di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento e compilato
sulla base della valutazione di cui all’articolo 63 del citato decreto legislativo n. 626 del 1994.
2. Il registro di cui al comma 1 e’ costituito da fogli legati e numerati progressivamente.
3. Il datore di lavoro invia in busta chiusa, siglata dal medico competente, la copia del registro di cui al comma 1 all’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e all’organo di vigilanza competente per territorio entro trenta giorni dalla sua istituzione
.

Art. 3. – Cartella sanitaria e di rischio
1. Le cartelle sanitarie e di rischio, di cui agli articoli 17 e 70 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 sono compilate in conformita’ al modello di cui all’allegato 2 che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. I documenti di cui al comma 1 sono costituiti da fogli legati e numerati progressivamente.
3. E’ consentita l’adozione di cartelle sanitarie e di rischio diverse dal modello di cui all’allegato 2, sempre che vi siano comunque inclusi i dati e le notizie indicati nell’allegato stesso.
4. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le cartelle sanitarie di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche per la sorveglianza sanitaria prevista dall’articolo 16 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
5. Nel caso di lavoratori esposti contemporaneamente a radiazioni ionizzanti e ad agenti cancerogeni per i quali e’ istituito il documento sanitario personale ai sensi dell’articolo 90 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, il predetto documento va integrato con le informazioni previste nel modello di cui all’allegato 2
.

Art. da 4 a 10: omissis (v. link a fianco)

Art. 11. – Norme finali e transitorie
commi 1. e 2. (omissis)
3. I registri e le cartelle sanitarie e di rischio di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, devono essere istituiti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
.

E’ fatto obbligo, in capo al medico, per ciascuno di tali lavoratori, di provvedere a istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, custodita presso l’azienda o l’ unità produttiva sotto la responsabilità del datore di lavoro.

(RMP – LG)

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