Decreto RSPP: Testo dell’Accordo, interpretazioni e FAQ

L’accordo è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006 ed è ENTRATO in VIGORE il 15 febbraio 2006 (giorno successivo alla pubblicazione in G.U.). Testi, Precisazioni e FAQ sul “Sito dedicato” (link a fianco). ATTENZIONE a SANZIONI e CORSI INIDONEI !!!

Il “Decreto RSPP” è entrato in vigore il 15 febbraio 2006 ed è attuativo dell’articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro.” (Atto Conferenza Stato-Regioni n. 2407 del 26 gennaio u.s.).

Pertanto, dal 15/02/2006 DECORRONO le “NUOVE REGOLE” che fissano i REQUISITI e le CAPACITA’ professionali di RSPP e ASPP.

La VIOLAZIONE delle nuove norme è SANZIONATA PENALMENTE, a carico di:
– datori di lavoro: arresto da 3 a 6 mesi (o ammenda da 1.549 a 4131 Euro)
– RSPP/ASPP: decadimento dalla carica o impossibilità ad assumerla
oltre ad altri eventuali reati (es. FALSE DICHIARAZIONI).

Potrebbe sopravvivere una breve fase transitoria, ma solo in alcune Regioni e solo per alcuni adempimenti.

ATTENZIONE A SCEGLIERE E FREQUENTARE SOLO CORSI DI FORMAZIONE IDONEI e promossi da SOGGETTI AUTORIZZATI!

In caso contrario i Corsi sarebbero ritenuti non conformi e perciò nulli.

In ogni caso dubbio Vi consigliamo di chiedere il giudizio alla ASL competente per territorio.

Infatti, NON E’ TUTTO CHIARO! Esistonono alcuni dubbi interpretativi, evidenziati nelle FAQ e che illustreremo nei convegni.

Abbiamo già chiesto alla Conferenza Stato-Regioni di decidere le indispensabili e opportune precisazioni.
Per essere informati, Vi invitiamo a consultare l’apposito SITO INTERNET DEDICATO, che sarà aggiornato continuamente, non potendo ovviamente evadere individualmente tutte richieste di informazioni (ne abbiamo ricevuto un numero impressionante).

Pubblicheremo quanto è a ns. conoscenza (e “gireremo” le altre richieste alla P.A. competente).

ULTERIORE AGGIORNAMENTO CONTINUO all’indirizzo del SITO DEDICATO pubblicato a lato.

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