Decreto sui Lavori sotto tensione. (art. 82, c. 2 lett. c) D.Lgs. 81/2008)

La G.U. n. 83 del 11-4-2011 pubblica il decreto 4 febbraio 2011 sulla Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 82, comma 2), lettera c), del D.Lgs. 81/2008. Interviene sui i lavori su parti in tensione: devono essere effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro

La G.U. n. 83 del 11-4-2011 pubblica il decreto 4 febbraio 2011 sulla “Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 82, comma 2), lettera c), del D.Lgs. 81/2008”.

L’art. 82, comma 1, lettera c), numero 2), del D.Lgs. 81/2008, prevede che «l’esecuzione dei lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attivita’»;

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Art. 1
(sintesi – per il testo copleto vedi link)

Campo di applicazione

1. Il presente decreto riguarda i lavori sotto tensione effettuati
su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione
superiore a 1000 V. In particolare si applica:
a) ai lavori sotto tensione eseguiti da parte di operatori agenti
dal suolo, dai sostegni delle parti in tensione, dalle parti in
tensione, da supporti isolanti e non, da velivoli e da qualsiasi
altra posizione atta a garantire il rispetto delle condizioni
generali per l’esecuzione dei lavori in sicurezza;
b) alla sperimentazione sotto tensione che preveda lo sviluppo e
l’applicazione di modalita’, di tipologie di intervento e di
attrezzature innovative.

2. Agli effetti del presente decreto non costituiscono lavori sotto
tensione le seguenti operazioni eseguite sugli impianti elettrici in
tensione realizzati nel rispetto delle relative nonne tecniche,
purche’ si usino attrezzature e procedure conformi alle norme
tecniche ed il personale sia adeguatamente formato ed addestrato:
a) la manovra degli apparecchi di sezionamento, di interruzione e
di regolazione e dei dispositivi fissi di messa a terra ed in
cortocircuito, nelle normali condizioni di esercizio;
b) la manovra mediante fioretti isolanti degli apparecchi
sopraelencati nelle normali condizioni di esercizio;
c) l’uso di rivelatori e comparatori di tensione costruiti ed
impiegati nelle condizioni specificate dal costruttore o dalle stesse
norme;
d) l’uso di rilevatori isolanti di distanze nelle condizioni
previste di impiego;
e) il lavaggio di isolatori effettuato da impianti fissi
automatici o telecomandati;
f) l’utilizzo di dispositivi mobili di messa a terra ed in
cortocircuito;
g) lavori nei quali si opera su componenti che fanno parte di
macchine o apparecchi alimentati a tensione non superiore a 1000 V
anche se funzionanti a tensione superiore.

(LP)

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