D.Lgs. 35/2011: in G.U. il decreto sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture.

La G.U. n. 81 del 8-4-2011 pubblica il Decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 sulla Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture.
Entra in vigore il 23 aprile 2011.

La G.U. n. 81 del 8-4-2011 pubblica il Decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 sulla Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture.

Entra in vigore il 23 aprile 2011.

Comunicato di rettifica relativo al decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, sulla Gazzetta Ufficiale N. 87 del 15 Aprile 2011
Il titolo del decreto legislativo citato in epigrafe, riportato nel sommario e alla pag. 1, prima colonna, della Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 81 dell’8 aprile 2011, deve intendersi cosi’ rettificato: «Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.».

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Art. 1 campo di applicazione

1. Il presente decreto detta disposizioni per l’istituzione e
l’attuazione di procedure volte alla valutazione di impatto sulla
sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura, ai controlli
della sicurezza stradale, alla gestione della sicurezza della rete
stradale ed alle ispezioni di sicurezza.

2. Il presente decreto si applica alle strade che fanno parte della
rete stradale transeuropea, siano esse in fase di pianificazione, di
progettazione, in costruzione o gia’ aperte al traffico. Per tutte le
altre strade non appartenenti alla rete stradale transeuropea, i
contenuti del presente decreto costituiscono norme di principio.

3. A decorrere dal 1 gennaio 2016 la disciplina contenuta nel
presente decreto si applica anche alle strade appartenenti alla rete
di interesse nazionale, individuata dal decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni, non comprese nella
rete stradale transeuropea, siano esse, a quella data, in fase di
pianificazione, di progettazione, in costruzione o gia’ aperte al
traffico. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti il termine di decorrenza di cui al presente comma puo’
essere prorogato a data successiva e comunque non oltre il 1 gennaio
2021.

4. Entro e non oltre il 31 dicembre 2020, le regioni e le province
autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto,
dettano la disciplina riguardante la gestione della sicurezza delle
infrastrutture stradali di competenza delle regioni e degli enti
locali, con particolare riferimento alle strade finanziate a totale o
parziale carico dell’Unione europea.

5. La disciplina del presente decreto non si applica alle gallerie
stradali che rientrano nel campo di applicazione del decreto
legislativo 5 ottobre 2006, n. 264.

(LP)

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