Primo Elenco dei soggetti abilitati per leffettuazione delle verifiche periodiche di cui allart. 71, comma 11, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
Testo del DECRETO
Articolo 1
1. A seguito del parere positivo di cui al punto 3.3.a) dell’allegato III del D.M. 11.04.11 viene pubblicato il primo elenco, di cui al punto 3.7 dell’allegato III del succitato decreto, dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008. n. 81, e successive modifiche e integrazioni, riportato in allegato, che è parte integrante del presente decreto.
Articolo 2
1. L’iscrizione nellelenco dei soggetti abilitati di cui allarticolo 1, comma 1, ha validità quinquennale.
2. Con l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 4, del D.M. 11.04.11, il soggetto abilitato si impegna al rispetto dei termini temporali di cui allarticolo 2, comma 1, del D.M. 11.04.11.
3. I soggetti abilitati devono riportare in apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate nonché i dati di cui al punto 4.2 dell’allegato III del D.M. 11.04.11.
4. Tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni.
5. Il registro informatizzato di cui al comma 3 deve essere trimestralmente trasmesso per via telematica al soggetto titolare della funzione.
Articolo 3
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al D.M. 11.04.11, entro il periodo di validità quinquennale dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati può procedere al controllo della sussistenza dei presupposti di base dell’idoneità dei suddetti soggetti abilitati.
2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, che i soggetti abilitati intendono operare, deve essere comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, su conforme parere della Commissione di cui al D.M. 11.04.11, si esprimerà circa lammissibilità o meno della variazione comunicata.
3. All’atto della richiesta di iscrizione negli elenchi di cui allarticolo 2, comma 4, del D.M. 11.04.11, presso il soggetto titolare della funzione, i soggetti abilitati dovranno comunicare lorganigramma generale di cui allallegato I, punto 1, lettera d), comprensivo dell’elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto. Dovranno altresì essere comunicate tutte le variazioni concernenti tale organigramma e tale elenco.
4. A seguito delle segnalazioni di cui al punto 5.3 dell’allegato III del D.M. 11.04.11 o nel caso di verifica della non sussistenza dei presupposti di base dell’idoneità dei soggetti abilitati di cui al comma 1, acquisito il parere dalla Commissione di cui al D.M. 11.04.11, l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati viene sospesa con effetto immediato. Nei casi di particolare gravità si procede alla cancellazione dall’elenco sopra citato.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Roma, 21 maggio 2012
(red)