Con Sentenza 9 settembre 2004 della quinta sezione della Corte di Giustizia europea la Repubblica Italiana è stata condannata per la mancata conformità di una situazione di fatto agli obiettivi fissati dalla Direttiva 75/442/CEE.
Con la Sentenza C-383/02 del 9 settembre 2004 della quinta sezione della Corte di Giustizia Europea ha condannato l Italia per la mancata conformità di una situazione di fatto agli obiettivi fissati dalla Direttiva 75/442/CEE che impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell uomo e senza procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio allambiente. La Sentenza di condanna dell Italia si riferisce al mancato intervento nelle discariche di Rodano (Milano) il cui procedimento precontenzioso risale al 1999. Infatti, con lettera 26 luglio 1999,la Commissione europea chiedeva alla Repubblica Italiana informazioni su tre discariche (A,B e C) di nerofumo, situate su terreni di proprietà della società SISAS , ex stabilimento chimico,nel Comune di Rodano, discariche che erano state segnalate come fonte di pericolo per la salute umana e di inquinamento dell aria, dell acqua e del suolo.A sostegno della sua domanda, la Commissione addiceva in particolare la decisione del Pretore di Milano 9 dicembre 1986, che constatava come le discariche in questione rappresentassero un pericolo per la salute dell uomo e dellambiente condannava la SISAS a bonificare il sito entro un anno, senza distinzioni tra sezioni A,B e C. Il Governo italiano rispondeva facendo riferimento ad un atto di transazione tra la Regione Lombardia e la società SISAS in forza del quale quest ultima si era impegnata a presentare un progetto esecutivo per la bonifica della discarica C e a realizzare le opere relative, nonché a prevedere interventi miranti a verificare la qualità delle acque sotterranee sottostanti alle discariche A e B. Il Governo italiano trasmetteva inoltre una nota del Ministero delle politiche agricole e forestali in data 16 giugno 2000 che comunicava alla Commissione che recentemente erano iniziati i lavori per la realizzazione delle opere necessarie per la messa in sicurezza delle discariche , costituite da pozzi per la limitazione della dispersione degli inquinanti in falda. Nonostante la condanna del Pretore di Milano della società SISAS e considerando che le autorità italiane non avevano fornito alcuna informazione in ordine alle scadenze previste per lesecuzione del progetto di bonifica, la Commissione inviava una lettera di diffida alla Repubblica italiana. Non avendo ricevuto risposta, il 23 ottobre 2001 la Commissione emetteva un parere motivato invitando tale Stato membro ad adottare le misure necessarie per conformarsi nel termine di due mesi decorrere dalla sua notifica, concludendo che per quanto riguarda le citate discariche la Repubblica era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù degli artt. 4 e 8 della direttiva. E per questi motivi, con la sentenza del 9 settembre 2004, la quinta sezione della Corte di giustizia europea ha condannato la Repubblica italiana non avendo adottato le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti depositati nelle discariche di Rodano (Milano)fossero recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio allambiente e non avendo adottato le misure necessarie affinché il detentore dei rifiuti depositati in tali discariche consegnasse ad un raccoglitore privato o pubblico o ad impresa che effettua le operazioni previste nell allegato II A o II B della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, sui rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, oppure provvedesse egli stesso al loro recupero o smaltimento
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