Denominazione d’ origine dei prodotti agricoli ed alimentari

Pubblicato sulla G.U.E. L 99/1 del 17 aprile 2003, il Regolamento (CE) N. 692/2003 del Consiglio dell’ 8 aprile 2003.

Sulla Gazzetta ufficiale dell’ Unione europea ( G.U.E.) L 99/1 del 17 aprile 2003, è pubblicato il Regolamento ( CE) N. 692/2003 del Consiglio dell’ 8 aprile 2003 che modifica il Regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’ origine dei prodotti agricoli ed alimentari. Il nuovo Regolamento (CE) prevede norme di protezione per i prodotti alimentari elencati nell’ allegato I, nonché dei prodotti agricoli elencati nell’ allegato II. Nell’ allegato I sono elencati i prodotti alimentari, quali birre, bevande a base di estratte di piante, prodotti della panetteria, pasticceria, confetteria e biscotteria, gomme e resine naturali, pasta di mostarda e paste alimentari. Dell’ allegato II fanno parte prodotti agricoli, quali fieno, oli essenziali, sughero, cocciniglia ( prodotto greggio di origine animale), fiori e piante ornamentali, lana e vimine.Il nuovo regolamento non viene applicato ai prodotti del settore vitivinicolo, ad eccezione degli aceti di vino, né alle bevande spiritose, non pregiudicando comunque l’ applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all’ organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Tra le modifiche al precedente regolamento del 1992, è da segnalare quella apportata all’ art. 4, paragrafo 2, lettera e) che ora dice: ” e) la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto agricolo o alimentare e, se del caso, i metodi locali, leali e costanti, nonché gli elementi relativi al condizionamento, quando l’ associazione richiedente determina e giustifica che il condizionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, assicurare la rintracciabilità o il controllo”. Prima di trasmettere la domanda di registrazione e allorchè questa riguarda una denominazione che designa altresì un’ area geografica transfrontaliera, o una denominazione legata a tale area geografica, situata in un’ altro Stato membro, questo deve consultare lo Stato membro o il paese terzo in questione. Nel caso in cui la domanda di registrazione riguarda una denominazione omonima rispetto ad una denominazione già registrata dell’ Unione europea, viene debitamente tenuto conto degli usi locali e tradizionali e dei rischi di confusione che si possono creare. Secondo la procedura di cui all’ art. 15, la Commissione può procedere alla cancellazione della registrazione di una denominazione, in particolare allorchè uno Stato che aveva trasmesso la domanda di registrazione iniziale constata che una domanda di cancellazione, presentata dall’ associazione o dalla persona fisica o giuridica interessata, è giustificata e la trasmette alla Commissione; oppure per motivi debitamente giustificati, attestanti che il rispetto delle condizioni che il disciplinare di un prodotto agricolo o alimentare che beneficia di una denominazione protetta non sarebbe più assicurato. Il nuovo regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fonte: Eur-Lex

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