La valutazione dei rischi per visitatori e addetti alla custodia di musei

Il Documento realizzato dal Servizio prevenzione e protezione della Direzione cultura del Comune di Firenze.

Riteniamo utile, oltrechè interessante, riportare nel link il documento contenente il metodo di valutazione dei rischi per visitatori e addetti alla custodia di musei comunali, realizzato dalla Direzione cultura del Comune di Firenze, in qualità di datore di lavoro, dal responsabile Prevenzione e protezione della stessa Direzione e dal medico competente, relativamente all’ antico complesso monumentale della Chiesa di Santa Maria del Carmine di cui è parte la Cappella Brancacci. Il complesso , che si trova nell’antico centro di Firenze, è costituito dalla chiesa vera e propria formata da un’ ampia navata e del suo abside in cui sono ricavate, a sinistra, la Cappella Corsini e, a destra, la Cappella Brancacci. Come si legge nel documento, ” l’ obiettivo della valutazione e della programmazione della sicurezza, al fine di tutelare l’ incolumità dei lavoratori e dei visitatori, è quello di integrare le necessità tecnico lavorative con le condizioni organizzative dell’ ambiente di lavoro, raggiungendo l’ ottimizzazione globale delle condizioni di lavoro stesse. A tal fine la valutazione attuale deve essere considerata in continuo progresso ed aggiornamento poiché le condizioni ad oggi definite possono e devono essere suscettibili di ulteriori approfondimenti in relazione all’ adeguamento normativo, tecnologico e cognitivo”. Nel sottolineare che i lavoratori sono stati coinvolti con interviste e contatti verbali nelle fasi di sopralluogo e che gli RLS sono stati informati dei contenuti dei documenti, la metodologia seguita nella predisposizione dei piani di valutazione ha tenuto conto dei principali riferimenti normativi, ovvero: – documento di valutazione rischi previsto dall’ art. 4, punto 2 del D.Lgs.626/94; – valutazione dei rischi d’ incendio secondo il DM 10.03.98, art. 2 che costituisce parte specifica del documento di valutazione; – misure di emergenza da adottarsi in caso di pronto soccorso, lotta antincendio e di evacuazione previste dal D.Lgs. 626/94 art. 3, comma 1, punto p; -il DM 10.03.98 che all’ art.5, comma 1, prevede che conseguentemente alla valutazione dei rischi d’ incendio vengano adottate delle misure organizzative da riportarsi in un apposito piano di emergenza; – anche se il 2° comma della medesima normativa prevede che la redazione del piano di emergenza non è indispensabile nei luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 lavoratori, ma sussistendo sempre la possibilità di un afflusso di “visitatori” che ecceda tale limite, è stato ritenuto opportuno interpretare estensivamente la norma e quindi approntare il piano di emergenza per tutte le sedi; – si è tenuto presente il DM 20.05.92 n. 569 ” Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici ed artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre” che contiene le prescrizioni tecniche e varie misure precauzionali da osservarsi per lo sfollamento delle persone in caso di emergenza per questa tipologia di sedi. Dato che nelle sedi della Direzione cultura generalmente non ci sono cicli produttivi, macchinari di utilizzo particolarmente rischioso, utilizzo di sostanze chimiche pericolose,ma vi si svolge solo attività di ufficio o espositiva, il rischio principale da valutarsi è legato all’ affollamento dovuto alla presenza di pubblico e quindi rappresentato dalla rapidità di evacuazione in caso d’ incendio.

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