Deroga all’ obbligo di autorizzazione per il recupero dei rifiuti pericolosi

Lo prevede la Decisione della Commissione europea del 13 novembre 2002, pubblicata sulla G.U.C.E. L 315/16 del 19-11-2002

Sulla G.U.C.E. L 315/16 del 19 novembre 2002 è pubblicata la Decisione della Commissione del 13 novembre 2002 relativa alle norme italiane che dispensano dagli obblighi di autorizzazione gli stabilimenti o le imprese che provvedono al recupero dei rifiuti pericolosi ai sensi dell’ articolo 3 della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi. Il citato articolo 3, paragrafi 2 e 3 della direttiva 91/689/CEE stabilisce le condizioni che devono essere osservate qualora, conformemente all’ art. 11,paragrafo 1, lettera b) della direttiva 75/442/CEE, uno Stato membro desideri dispensare gli stabilimenti o le imprese che provvedono al recupero dei rifiuti pericolosi dall’ obbligo di autorizzazione di cui all’ articolo 10 della direttiva 75/442/CEE. Il 1° dicembre 1999 e il 17 novembre 2000, l’ Italia ha trasmesso alla Commissione europea un progetto di decreto ministeriale che dà attuazione all’ articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il quale stabilisce le condizioni per richiedere una deroga all’ obbligo di autorizzazione riguardante il recupero dei rifiuti pericolosi. In seguito alla avvenuta consultazione degli Stati membri in merito alle disposizioni contenute nel progetto di decreto, durante le quali non sono state avanzate obiezioni contro la loro approvazione, la Commissione ha proposto, in data 6 settembre 2002, che il progetto di decreto venga approvato secondo la procedura di cui all’ art. 18 della direttiva 75/442/CEE. Viene sottolineato che tale approvazione si riferisce esclusivamente all’ osservanza delle disposizioni dell’ art. 3, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva 91/689/CEE in combinato disposto con l ‘art. 11, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 75/442/CEE e non pregiudica l’ applicazione al progetto di decreto trasmesso dall’ Italia di altre disposizioni di tali direttive o di altre comunitarie. Il progetto di decreto notificato, composto da un articolato ( 9 articoli) e 3 allegati, stabilisce norme specifiche per le attività relative al recupero di alcuni di rifiuti pericolosi (articolo 1, paragrafo 1), facendo riferimento a ben 39 tipi di attività di recupero che riguardano in particolare i metalli non ferrosi, i metalli preziosi, le scorie di fusione, i fanghi e i reflui liquidi organici e inorganici.

Fonte: Eur-Lex

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