Il Decreto 22 dicembre 2004 del Ministero della salute- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 dell11 febbraio 2005 riguardante la Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalle Regioni e dalle Province autonome, prevede che, fino al 31 dicembre 2005, i valori massimi ammissibili di soglia dellarsenico potranno continuare ad essere superiori di 5 volte a quelli legali.
Le Regioni potranno rinnovare fino al 31 dicembre 2005 le deroghe al valore di soglia dellarsenico nelle acque destinate al consumo umano, entro valori massimi ammissibili superiori a cinque volte a quelli legali.
Lo ha stabilito il Decreto 22 dicembre 2005 del Ministero della salute pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 dell11 febbraio 2005 secondo cui le Regioni e le province autonome che entro il 31 gennaio 2005 abbiano fatto o facciano regolare e motivata richiesta al Ministero della salute ed al Ministero dellambiente e della tutela del territorio, potranno stabilire il rinnovo delle deroghe ai valori di parametro (ex Decreto Legislativo 2 febbraio 2001,n. 31 in attuazione della direttiva 98-83-CE Testo vigente) già concesse per i parametri Boro, Arsenico, Fluoro, Vanadio, Selenio, Nichel, Cloriti e Trialometani, entro valori massimi ammissibili (VMA) dettati nel decreto ministeriale citato.
Sono escluse dai procedimenti di deroga e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale.
Lo ha stabilito il Decreto 22 dicembre 2005 del Ministero della salute pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 dell11 febbraio 2005 secondo cui le Regioni e le province autonome che entro il 31 gennaio 2005 abbiano fatto o facciano regolare e motivata richiesta al Ministero della salute ed al Ministero dellambiente e della tutela del territorio, potranno stabilire il rinnovo delle deroghe ai valori di parametro (ex Decreto Legislativo 2 febbraio 2001,n. 31 in attuazione della direttiva 98-83-CE Testo vigente) già concesse per i parametri Boro, Arsenico, Fluoro, Vanadio, Selenio, Nichel, Cloriti e Trialometani, entro valori massimi ammissibili (VMA) dettati nel decreto ministeriale citato.
Sono escluse dai procedimenti di deroga e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale.
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