Indagine antitrust sulla commercializzazione dei carburanti per aerei

Con il Provvedimento 13812/2004 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, è stata avviata una istruttoria nei confronti di alcune società petrolifere circa un’intesa tra queste società attive nel settore dei carburanti per aviazione volta alla ripartizione delle forniture alle compagnie aeree.

Il Provvedimento 13812/2004 dell’Antitrust si richiama ad una segnalazione del 9 aprile 2004 – inviata per conoscenza anche al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Comando dei Carabinieri- Ispettorato del lavoro – relativa all’esistenza di un’intesa tra alcune società petrolifere nel mercato della commercializzazione di carburante per aviazione (Jet fuell), realizzata anche attraverso l’operatività delle società partecipate che svolgono attività di stoccaggio e messa a bordo di tale prodotto petrolifero presso gli Aeroporti di Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Milano Linate. Infatti, è risultato che queste imprese che.oltre le operazioni che interessano la commercializzazione dei carburanti, effettuano anche la “ gestione di scambi di prodotto e lo scambio di informazioni tra le imprese madri relativamente alle forniture di jet fuel alle compagnie aeree. Posto che tali imprese sono delle joint-ventures tra le società petrolifere, il loro intervento sul mercato della commercializzazione dei carburanti per aviazione, potrebbe consentire alle imprese madri di controllare i flussi di prodotto erogato da parte di ciascuna di esse in ogni aeroporto e, pertanto, le quote di mercato detenute. L’assenza di concorrenza sul mercato della commercializzazione del jet-fuel, a sua volta, avrebbe delle notevoli ricadute negative sulla competitività dei vettori aerei nazionali che, sul mercato in esame, costituiscono i principali clienti delle società petrolifere. In pratica – spiega l’Antitrust – i comportamenti descritti sono potenzialmente idonei – anche laddove coinvolgano i soli aeroporti nazionali – a pregiudicare il commercio intracomunitario e costituirebbero una violazione dell’art. 81, par.1, del Trattato CE, che vieta tutti gli accordi tra imprese che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e abbiano per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza.

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