Patente a punti: le disposizioni correttive dopo la sentenza della Consulta

In seguito alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 24 gennaio 2005, il Ministero dell’Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 300/A/1/41236/109/16/1-Con Circolare del 4 febbraio 2005 ha stabilito le disposizioni correttive per l’applicazione della disciplina della patente a punti.

Con Sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 24 gennaio 2005 è stato considerato costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di ragionevolezza, l’art. 126bis, comma 2, del Codice della strada, nella parte in cui si assoggetta il proprietario del veicolo alla decurtazione dei punti della patente quando ometta di comunicare all’Autorità amministrativa procedente le generalità del conducente che abbia commesso l’infrazione alle regole della circolazione stradale, precisando che nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali o della patente del conducente, trova comunque applicazione la sanzione pecuniaria di cui all’art. 180, comma 8, del codice della strada. E’irragionevole –argomenta la sentenza – la scelta legislativa di porre la sanzione di togliere i punti di patente (per certi versi ammissibile alla sospensione dell’autorizzazione alla guida) a carico del proprietario del veicolo che non sia anche il responsabile dell’infrazione stradale.A sollevare la questione di illegittimità della norma, sotto diversi profili, erano stati numerosi giudici di pace.
In seguito alla citata Sentenza della Corte Costituzionale sono intervenute le disposizioni correttive del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno che con Circolare 4 febbraio 2005 viene precisato che gli effetti della Sentenza stessa sono estesi a tutti i verbali di contestazione degli illeciti amministrativi per i quali non è stata ancora effettuata la comunicazione all’Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Per tutti questi procedimenti, perciò, dalla data di pubblicazione della citata Sentenza, non dovranno più essere effettuate le comunicazioni relative alle violazioni per le quali il conducente non sia stato compiutamente identificato.La Circolare precisa che per quanto riguarda, invece, gli effetti della sentenza sui provvedimenti di decurtazione già registrati all’Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida di cui all’art. 226, comma 10, del Codice della Strada, ovvero già comunicati agli interessati, sono in corso valutazioni congiunte con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per definire le procedure operative necessarie a dare attuazione alla sentenza, sulla base dei cui esiti si fa riserva di fornire ulteriori disposizioni, appena possibile.

Approfondimenti

Precedente

Prossimo