Deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano

Il Decreto 22 dicembre 2004 del Ministero della salute- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 dell’11 febbraio 2005 –riguardante la “ Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalle Regioni e dalle Province autonome”, prevede che, fino al 31 dicembre 2005, i valori massimi ammissibili di soglia dell’arsenico potranno continuare ad essere superiori di 5 volte a quelli legali.

Le Regioni potranno rinnovare fino al 31 dicembre 2005 le deroghe al valore di soglia dell’arsenico nelle acque destinate al consumo umano, entro valori massimi ammissibili superiori a cinque volte a quelli legali.
Lo ha stabilito il Decreto 22 dicembre 2005 del Ministero della salute – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 dell’11 febbraio 2005 – secondo cui le Regioni e le province autonome che entro il 31 gennaio 2005 abbiano fatto o facciano regolare e motivata richiesta al Ministero della salute ed al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, potranno stabilire il rinnovo delle deroghe ai valori di parametro (ex Decreto Legislativo 2 febbraio 2001,n. 31 in attuazione della direttiva 98-83-CE – Testo vigente) già concesse per i parametri Boro, Arsenico, Fluoro, Vanadio, Selenio, Nichel, Cloriti e Trialometani, entro valori massimi ammissibili (VMA) dettati nel decreto ministeriale citato.
Sono escluse dai procedimenti di deroga e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale.

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