Deroghe della Commissione per il trasporto di merci pericolose

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 61/41 dell’8 marzo 2005 è pubblicata la Decisione della Commissione del 4 marzo 2005 che autorizza gli Stati membri, a norma della direttiva 96/49/CE del Consiglio, ad adottare determinate deroghe in relazione al trasporto di merci pericolose per ferrovia.

La citata direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, all’art. 6, paragrafo 9, stabilisce che gli Stati membri debbano notificare in anticipo alla Commissione le loro deroghe, per la prima volta entro il 31 dicembre 2002 o entro due anni dall’ultima data di applicazione della versione modificata dell’allegato della stessa direttiva che è avvenuta con l’adozione della direttiva 2003/29/CE della Commissione. Per garantire che la situazione delle deroghe sia aggiornata regolarmente, la Commissione, con la Decisione del 4 marzo 2005 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 61/41 dell’8 marzo 2005 – ha stabilito un aggiornamento complessivo di tutte le deroghe esistenti almeno ogni 5 anni. Inoltre, gli Stati membri elencati nell’allegato I sono autorizzati ad applicare le deroghe di cui all’allegato I relative al trasporto di per ferrovia nel proprio territorio di piccole quantità di talune merci pericolose, mentre gli Stati membri di cui all’allegato II sono autorizzati ad applicare le deroghe previste nell’allegato II relative, in primo luogo, al trasporto su tragitti debitamente designati del proprio territorio di merci pericolose facenti parte di un processo industriale definito di carattere locale e rigorosamente controllato in condizioni chiaramente definite, in secondo luogo il trasporto locale di merci pericolose su brevi distanze all’interno di zone portuali o aeroportuali o di siti industriali.

Fonte: Eur-Lex

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