Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2007 è pubblicata la Determinazione n.3/2007 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 29 marzo 2007 concernente “Applicazione dell’articolo 2,comma 2, dell’O.P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003 nel caso di progetti approvati prima dell’entrata in vigore del decreto ministeriale 14 settembre 2005.

Essendo pervenute all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici alcune richieste di parere relative all’applicazione dell’art.2, comma 2, dell’O.P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003, recante “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica “, che riconosce agli operatori del settore, per un periodo transitorio, la facoltà di progettare e costruire sulla base delle norme e classificazione sismica previdenti, è stata adottata dal Consiglio della stessa Autorità la Determinazione 29 marzo 2007 per fornire chiarimenti in merito.
Nel periodo di applicazione transitoria delle nuove norme tecniche nel quale sono applicabili sia le norme del menzionato decreto ministeriale sia le previdenti norme e disposizioni attuative, l’amministrazione può optare per il mantenimento del progetto e della procedura di gara esperita o per la revoca dell’aggiudicazione e adeguamento progettuale al mutato assetto normativo.
Dalla fine del periodo transitorio, è invece tenuta alla revisione progettuale ove sussista non conformità alle disposizioni sopravvenute.

Approfondimenti

Precedente

Prossimo