Dichiarato interamente incostituzionale il decreto c.d. ” salvantenne”

Lo afferma la Sentenza n. 303 del 1° ottobre 2003 della Corte Costituzionale, in merito al DLgs 4 settembre 2002,n.198, noto come decreto Gasparri.

La Corte Costituzionale con la Sentenza n. 303 del 1° ottobre 2003 ha dichiarato l’ illegittimità costituzionale per eccesso di delega dell’ intero decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, noto anche come decreto ” salvantenne” Gasparri che, come evidenziato dallo stesso decreto nel titolo, recava ” Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell’ articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443″, detta anche ” legge obiettivo”. Infatti, come si legge nelle motivazioni della sentenza di illegittimità costituzionale, ” 35.L’ intero decreto legislativo n. 198 del 2002 è impugnato in tutti i ricorsi per eccesso di delega, sul rilievo che la legge 443 del 2001, nell’ art. 1, comma 1, autorizzava l’ adozione di una normativa specifica per le sole infrastrutture puntualmente individuate anno per anno, a mezzo di un programma approvato dal CIPE, mentre nel caso di specie non vi sarebbe stata tale individuazione, ma esclusivamente una ” sintesi del piano degli interventi nel comparto delle comunicazioni”. Inoltre, si aggiunge nei ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Umbria, la delega sarebbe stata conferita per la realizzazione di ” grandi opere”, mentre tralicci, pali, antenne, impianti radiotrasmittenti, ripetitori, che il decreto legislativo 198 disciplina, costituirebbero solo una molteplicità di piccole opere; infine – si lamenta nei ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Umbria e Lombardia – lungi dall’ uniformarsi ai principii e criteri direttivi della delega, il decreto impugnato, nell’ art. 1, porrebbe a sé medesimo i principi che informano le disposizioni successive. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio promosso in via principale il vizio di eccesso di delega può essere addotto solo quando in violazione denunciata sia potenzialmente idonea a determinare una vulnerazione delle attribuzioni costituzionali delle Regioni e Province autonome ricorrenti ( sentenze n. 353 del 2001, n. 503 del 2000, n. 408 del 1998, n. 87 del 1996): Nella specie non può negarsi che la disciplina delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche, che si assume in contrasto con la legge di delega n. 443 del 2001, comprima le attribuzioni regionali sotto più profili. Il più evidente fra essi emerge dalla lettura dell’ art. 3, comma 2, secondo il quale tali infrastrutture sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e sono realizzabili in ogni parte del territorio comunale anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o regolamento. In questi casi la Regione è legittimata a far valere le proprie attribuzioni anche allargando il vizio formale di eccesso di delega del decreto legislativo nel quale tale disciplina è contenuta…..Il comma 2, dell’ art.1 della legge n. 443 del 2001 conferma che i decreti legislativi dovevano essere intesi a definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti a mezzo di un programma. Di tale programma non vi è alcuna menzione nel decreto impugnato, il quale al contrario prevede che i soggetti interessati alla installazione delle infrastrutture sono abilitati ad agire in assenza di un atto che identifichi previamente, con il concorso regionale, le opere da realizzare e sulla scorta di un mero piano di investimenti delle diverse società concessionarie. L’ illegittimità di questo atto esime questa Corte dal soffermarsi sulle singole disposizioni oggetto di ulteriori censure, che restano pertanto assorbite”. Come ha scritto Guido Santonocito, Responsabile del settore elettrosmog del WWF Italia ” la sentenza della Corte Costituzionale pone in evidenza la politica poco rispettosa delle regole operata sal Ministro delle telecomunicazioni con gravi riflessi in termini ambientali e sanitari nel nostro settore.

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