Limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari

Il Decreto 22 luglio 2003 del Ministero della salute, pubblicato nel S.O. n. 158 della Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2003.

Limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari / Il Decreto 22 luglio 2003 del Ministero della salute, pubblicato nel S.O. n. 158 della Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2003.
Nel S.O. n. 158 della Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2003 è pubblicato il Decreto 22 luglio 2003 del Ministro della salute relativo al ” Recepimento delle direttive n. 2002/79/CE, 2002/97/CE, 2002/100/CE e aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all’ alimentazione, con revoca e modifica di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari”.L’ emanazione di questo decreto si è resa necessaria in considerazione dell’ esito del riesame degli impieghi dei prodotti fitosanitari contemplati nelle direttive citate ed in seguito all’ adozione del documento comunitario SANCO/10538/2002 rev.2, contenente la proposta di direttiva della Commissione europea che modifica le direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio concernente la fissazione delle quantità massime di residui di alcune sostanze attive, votato nella seduta del 10 dicembre 2002 a Bruxelles dal Gruppo residui di pesticidi del Comitato permanente per la caterna alimentare e la salute alimentare di imminente pubblicazione. Inoltre, tenendo conto dei decreti dirigenziali relativi alle autorizzazioni do prodotti fitosanitari emanati nel periodo dal 1° aprile 2001 al 5 aprile 2003, con i quali sono stati autorizzati prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive nuove per i quali non esistevano limiti massimi di residuo o sono state approvate delle modifiche di impiego di prodotti fitosanitari già autorizzati che hanno determinato l’ adozione di nuovi limiti massimi diu residuo nazionali, il Ministero ha ritenuto opportuno provvedere all’ aggiornamento del citato decreto 19 maggio 2000, anche in seguito al parere favorevole della Commissione consultiva per iu prodotti fitosanitari di cui all’ art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. Pertanto, i nuovi limiti massimi di residui di sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari consentiti nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, nei cereali e negli altri prodotti vegetali, sono riportati nell’ allegato 1 al presente decreto, il quale integra e modifica l’ allegato 2 del citato decreto 19 maggio 2000, mentre i limiti massimi di residui di sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari nei prodotti di origine animale sono riportati nell’ allegato 2 al presente decreto, il quale integra e modifica l’ allegato 3 del già citato decreto 19 maggio 2000. Anche per quanto riguarda gli intervalli minimi di sicurezza tra l’ ultimo trattamento e la raccolta essi sono riportati, per ogni sostanza attiva, nell’ allegato 3 al presente decreto.

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