Diligenza del lavoratore in caso di violazione obblighi da parte del datore: sentenza Cassazione Lavoro

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza del 26 maggio 2008 n.13530, ha stabilito che la violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi in materia di mansioni del lavoratore (art. 2103 c.c.) e di tutela delle condizioni di lavoro (art. 2087 c.c.) non esimono il lavoratore dall’utilizzare il bene affidatogli per l’espletamento della prestazione con la diligenza richiesta nello svolgimento della prestazione lavorativa (art. 2104 c.c.)

Nella sentenza si legge: “La disposizione dell’articolo 2103 Codice Civile è diretta a tutelare il lavoratore nella conservazione delle mansioni (assegnate, od equivalenti o corrispondenti alla superiore acquisita categoria): non a limitare od escludere la diligenza cui il lavoratore è obbligato nello svolgimento delle sue mansioni. Egualmente è a dirsi per la disposizione dell’articolo 2087 Codice Civile, in quanto diretta a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore. La violazione di queste disposizione da parte del datore non esclude, di per sé, l’obbligo del lavoratore di svolgere le sue mansioni con la diligenza normativamente richiesta (come previsto dall’articolo 2104 Codice Civile). Questo obbligo è limitato solo nella misura in cui la diligenza necessaria alla prestazione richiesta si estenda in uno spazio esterno al terreno della prestazione dovuta”.
Dunque “è onere del lavoratore provare di aver agito con la diligenza normativamente richiesta; e, in questo ambito, di non avere capacità preparazione ed esperienza adeguate. Nel caso in esame, l’affermazione della sentenza, per cui l’affidamento (per la consegna di merci) della guida d’un autoveicolo a persona a tanto abilitata non esige specifico preventivo addestramento, essendo coerente con principi logici e giuridici, è insindacabile”.

AG

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