Modifica la direttiva 2000/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative alla esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici.
La tutela alla esposizione dei lavoratori ai rischi dai campi elettromagnetici è prevista dal nuovo D.Lgs. 81/2008, Testo Unico, al Titolo VIII, Capo IV, articoli da 206 a 212 e Allegato XXXVI.
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Come indicato nelle considerazioni della nuova direttiva, la direttiva 2004/40/CE prevede valori di azione e valori limite fondati sulle raccomandazioni della Commissione internazionale per la protezione delle radiazioni non ionizzanti ( ICNIRP). Nuovi studi scientifici dell ICNIRP riguardanti gli effetti sulla salute dell esposizione alle radiazioni elettromagnetiche, pubblicati dopo l adozione della citata direttiva, sono stati presentati al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.
I risultati di tali studi scientifici sono attualmente esaminati dalla Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti nel quadro di revisione delle sue raccomandazioni attualmente in corso , da un lato, e dall altro dall Organizzazione mondiale della sanità nel quadro della revisione dei suoi criteri d igiene ambientale, dall altro lato. Le nuove raccomandazioni , che saranno pubblicate entro la fine del 2008, potrebbero contenere elementi in grado di indurre modifiche sostanziali dei valori di azione e dei valori limite.
In tale contesto è opportuno riesaminare in modo approfondito l eventuale incidenza dell attuazione della direttiva 2004/40/CE sull utilizzo delle procedure mediche basate sulla risonanza magnetica per immagini e su talune attività industriali.
La Commissione ha avviato uno studio volto a valutare in modo diretto e quantitativo la situazione per quanto riguarda la risonanza magnetica per immagini. I risultati di tale studio, disponibili all inizio del 2008, e di quelli di studi analoghi avviati negli Stati membri , dovrebbero essere presi in considerazione al fine di garantire un equilibrio tra la prevenzione dei rischi potenziali per la salute dei lavoratori e l accesso ai vantaggi offerti dall impiego efficace delle tecnologie mediche in questione.
Il tempo necessario per ottenere e analizzare tali nuove informazioni e per elaborare e adottare una nuova proposta di direttiva giustifica il rinvio di quattro anni della scadenza per il recepimento della direttiva 2004/40/CE.
Conseguentemente l adozione della direttiva del 23 aprile 2008 prevede all articolo 1 che:
“All’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE, il primo comma è sostituito dal seguente:
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 aprile 2012. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
(LG)