1. La presente direttiva,che è la diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16,paragrafo 1,della direttiva 89/391/CEE,stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza che derivano,o possono derivare,dall’esposizione alle radiazioni ottiche durante il lavoro.
2. La presente direttiva riguarda i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute derivanti dall’esposizione alle radiazioni ottiche.
3. La direttiva 89/391/CEE si applica integralmente all’insieme del settore definito nel paragrafo 1,fatte salve disposizioni più rigorose e/o più specifiche contenute nella presente direttiva.