Diritto d’autore: modificato il regio decreto 1369 del 1942.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2008 è pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007,n. 275 relativo al “Regolamento recnte disposizioni modificative del capo IV del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, concernente approvazione del regolamento per l’esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”.

Entro il termine di novanta giorni dall’effettuazione della vendita dell’opera d’arte o del manoscritto, i soggetti intervenuti di venditore, acquirente o intermediario, presentano alla Società Italiana degli autori ed editori (Siae) la dichiarazione richiesta e provvedono al versamento ad essa del compenso dovuto.

La dichiarazione può essere redatta anche per via telematica secondo il modello che verrà predisposto dalla Siae.

Se l’opera è pseudonima o anonima, se ne fa menzione nella dichiarazione. In tal caso la dichiarazione contiene anche le misure dell’esemplare dell’opera, una sua succinta descrizione e ogni altro elemento necessario per la sua individuazione.

La dichiarazione può inoltre essere accompagnata da fotografie dell’opera dichiarata o da altra documentazione atta a meglio identificarla. Una volta ricevuta la dichiarazione, la Siae ne restituisce copia al dichiarante con l’indicazione della data di ricezione.

(LG-FF)

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