Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2008 è pubblicato il Decreto 22 novembre 2007 del Ministero per le politiche agricole recante le “Condizioni di accesso ai finanziamenti del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca”.

Con il Decreto 22 novembre 2007 emanato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, vengono fissate le condizioni di accesso ai finanziamenti del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca.

Le spese ammissibili e i limiti agli investimenti saranno stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli investimenti devono essere realizzati entro quattro anni dalla data di stipula del contratto di filiera o di distretto.

Non sono ammesse le spese relative ai beni acquistati con il sistema della locazione finanziaria. Sono agevolabili i contratti di filiera e di distretto i cui piani progettuali un ammontare degli investimenti ammissibili compreso tra 5 e 50 milioni di euro.

La domanda per l’accesso ai contratti di filiera e di distretto deve essere presentata al ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Ai fini del presente decreto, quale data di presentazione della domanda, vale quella di spedizione. Copi della domanda e della documentazione deve essere inviata con le medesime modalità, alle regioni e alle province autonome interessate (quelle in cui sono ubicate le imprese beneficiarie, interamente o parzialmente, degli investimenti oggetto del contratto di filiera o di distretto).

(LG-FF)

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