Disabilità: disciplina permessi assistenza alle persone, Circolare 13/2010

Pubblicata sulla G.U. n. 36 del 14-2-2011 la CIRCOLARE 6 dicembre 2010, n. 13: Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza alle
persone con disabilita’. Modifica la categoria di famigliari che
possono fruire dei permessi.

Pubblicata sulla G.U. n. 36 del 14-2-2011 la CIRCOLARE 6 dicembre 2010, n. 13: Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza alle
persone con disabilita’

– Banca dati informatica presso il Dipartimento della funzione pubblica – legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 24.

La novita’ piu’ rilevante rispetto al regime previgente e’ rappresentata dalla restrizione della categoria di famigliari che possono fruire dei permessi, poiche’ con la nuova norma si passa dal terzo al secondo grado di parentela, salvo la ricorrenza delle situazioni eccezionali dell’assenza, dell’eta’ anagrafica o delle
patologie.

Per comodita’, si rammenta che il rapporto di parentela e quello di affinita’ sono definiti dal codice civile (art. 74 c.c.: “La parentela e’ il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite”; art. 78 c.c.: “L’affinita’ e’ il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge”).

In base alla legge, sono parenti di:
– primo grado: genitori, figli;
– secondo grado: nonni, fratelli, sorelle, nipoti (figli dei figli);
– terzo grado: bisnonni, zii, nipoti (figli di fratelli e/o sorelle), pronipoti in linea retta.

Sono affini di:
– primo grado: suocero/a, nuora, genero;
– secondo grado: cognati;
– terzo grado: zii acquisiti, nipoti acquisiti

(LP)

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