Il presente regolamento determina le forme, i criteri e le modalità procedurali degli interventi del Ministero per lo sviluppo economico volti a promuovere, per le finalità della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i progetti di ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale anche in modo da adeguare pienamente il regime relativo a tali interventi alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca in vigore dal 1° gennaio 2007.
Gli interventi alla ricerca ai sensi della legge n. 808 del 1985 hanno per finalità lintegrazione in via sussidiaria dellinvestimento delle imprese che operano in Italia con attività principale nel settore aerospaziale, per la realizzazione preferibilmente nellambito di programmi internazionali, o europei, sulla base di accordi di collaborazione industriale di progetti di ricerca e sviluppo in aree nelle quali lindustria italiana appare in grado di esprimere eccellenze tali da consentire di operare con ruoli non subalterni nella competizione internazionale.
I predetti interventi consentiranno la tempestiva realizzazione di tali progetti in modo da agevolare il consolidamento e la valorizzazione del patrimonio tecnologico nazionale nello specifico settore, anche con lobiettivo di promuovere la fertilizzazione del sistema industriale.
Ai fini degli interventi della legge n. 808 del 1985 sono ammissibili i seguenti costi:
a) spese del personale diretto adibito alla realizzazione del progetto, comprensivo di quota dei costi imputabili a detto personale rilevati a livello di unità operativa e a livello centralizzato;
b) costo di acquisto o leasing delle strumentazioni e attrezzature di laboratorio e di officina e dei terreni e fabbricati da utilizzare per le attività del progetto, al netto delleventuale valore derivante dalla cessione a condizioni commerciali ovvero dallutilizzo a fini produttivi;
c) costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati per lattività di ricerca compresa lacquisizione dei risultati di ricerche, brevetti, know-how, diritti di licenza;
d) altri costi di esercizio (materiali, forniture, ecc.) direttamente imputabili allattività di ricerca.
Il costo di collaboratori operanti in col ordinamento con limpresa beneficiaria è ammesso in misura non superiore al 15% dei costi del personale diretto adibito alla realizzazione del progetto.
Gli interventi ai sensi della legge n. 808 del 1985 consistono nella concessione, allimpresa realizzatrice del progetto ammesso, d finanziamenti da restituire senza corresponsione di interessi di entità commisurata allammontare dei costi ammissibili.