Disciplina degli interventi relativi ai progetti di ricerca e sviluppo.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2010 è pubblicato il Decreto 14 settembre 2010, n. 173 del Ministro per lo sviluppo economico riguardante il “Regolamento concernente la disciplina degli interventi relativi ai progetti di ricerca e sviluppo, in applicazione della legge 24 dicembre 1985, n. 808”.

Considerato che per il rilancio della competitività dell’industria ialina è necessario favorire una strategia di promozione dell’innovazione industriale finalizzata allo sviluppo di nuove produzioni nei settori ad alto contenuto tecnologico, al migliore inserimento dell’industria nel processo di internazionalizzazione in posizioni non subalterne ed al rafforzamento dei sistemi di piccola e media impresa con l’obiettivo di valorizzare le punte di eccellenza che l’Italia è, anche potenzialmente, in grado di esprimere e considerato, inoltre, che è necessario consiliare la normativa di applicazione con il quadro primario della legge n. 808 del 1985, positivamente valutata dalla Commissione europea con lettere del 14 maggio 1986 e del 20 dicembre 2002, tenendo conto della nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo, è stato adottato il presente regolamento i cui obiettivi e finalità, come indicato all’articolo 1, stabiliscono che:
“Il presente regolamento determina le forme, i criteri e le modalità procedurali degli interventi del Ministero per lo sviluppo economico volti a promuovere, per le finalità della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i progetti di ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale anche in modo da adeguare pienamente il regime relativo a tali interventi alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca in vigore dal 1° gennaio 2007.

Gli interventi alla ricerca ai sensi della legge n. 808 del 1985 hanno per finalità l’integrazione in via sussidiaria dell’investimento delle imprese che operano in Italia con attività principale nel settore aerospaziale, per la realizzazione – preferibilmente nell’ambito di programmi internazionali, o europei, sulla base di accordi di collaborazione industriale – di progetti di ricerca e sviluppo in aree nelle quali l’industria italiana appare in grado di esprimere eccellenze tali da consentire di operare con ruoli non subalterni nella competizione internazionale.
I predetti interventi consentiranno la tempestiva realizzazione di tali progetti in modo da agevolare il consolidamento e la valorizzazione del patrimonio tecnologico nazionale nello specifico settore, anche con l’obiettivo di promuovere la fertilizzazione del sistema industriale.

Ai fini degli interventi della legge n. 808 del 1985 sono ammissibili i seguenti costi:
a) spese del personale diretto adibito alla realizzazione del progetto, comprensivo di quota dei costi imputabili a detto personale rilevati a livello di unità operativa e a livello centralizzato;
b) costo di acquisto o leasing delle strumentazioni e attrezzature di laboratorio e di officina e dei terreni e fabbricati da utilizzare per le attività del progetto, al netto dell’eventuale valore derivante dalla cessione a condizioni commerciali ovvero dall’utilizzo a fini produttivi;
c) costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati per l’attività di ricerca compresa l’acquisizione dei risultati di ricerche, brevetti, know-how, diritti di licenza;
d) altri costi di esercizio (materiali, forniture, ecc.) direttamente imputabili all’attività di ricerca.

Il costo di collaboratori operanti in col ordinamento con l’impresa beneficiaria è ammesso in misura non superiore al 15% dei costi del personale diretto adibito alla realizzazione del progetto.

Gli interventi ai sensi della legge n. 808 del 1985 consistono nella concessione, all’impresa realizzatrice del progetto ammesso, d finanziamenti – da restituire senza corresponsione di interessi – di entità commisurata all’ammontare dei costi ammissibili.

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