E’ stabilita da un apposito D.P.C.M. dell’ 8 marzo 2002
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato l’ 8 marzo 2002 su proposta del Ministro dell’ ambiente e tutela del territorio di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro delle attività produttive ( pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002), stabilisce la “Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell’ inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione”. Richiamandosi ad una nutrita normativa prodotta negli ultimi anni, come ad esempio il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l’art.83, comma 1, lettera g) relativo alla ” Determinazione delle caratteristiche merceologiche, aventi rilievo ai fini dell’ inquinamento atmosferico, nonché alla fissazione dei limiti del tenore di sostanze inquinanti in essi presenti”, o il Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391 ” Regolamento per l’esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615 recante provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici”, il nuovo DPCM si ispira in particolare al decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22 recante ” Disposizioni urgenti per l’individuazione della disciplina relativa all’ utilizzazione del coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di combustione”, cioè il decreto ” salva-Enichem di Gela”.
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