Disciplina igienica dei contenitori per alimenti

Il Decreto 28 marzo 2003, n. 123 del Ministero della salute, pubblicato nel S.O. n. 89/L della Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2003.

Nel S.O. n. 89/L della Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2003 è pubblicato il Decreto 28 marzo 2003, n. 123 del Ministero della salute relativo al ” Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti e utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari e con sostanze d’ uso personale”. Ricordiamo che il citato decreto ministeriale 21 marzo 1973 ha dettato la disciplina organica degli imballaggi, recipienti e utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’ uso personale per quanto attiene i seguenti materiali: a) materie plastiche; b) gomma; c) cellulosa rigenerata; d) carta e cartone; e) vetro; f) acciaio inossidabile. Il decreto 21 marzo 1973, già modificato da ultimo con il Decreto del Ministro della sanità 30 maggio 2001, n. 267, viene nuovamente modificato ed integrato in seguito al recepimento delle seguenti direttive:la direttiva 2001/62/CE che modifica la direttiva 90/128/CEE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, la direttiva 2002/16/CE relativa all’uso di taluni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e la direttiva 2002/17/CE recante modifica della direttiva 90/128/CEE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Inoltre, il testo dell’ art.5 del decreto 21 marzo 1973, modificato da ultimo dall’ art. 1 del decreto 28 ottobre 1994, n. 735, recitava che : ” Salvo diverse indicazioni particolari riportate per i singoli materiali ed oggetti nel Titolo II, i materiali e gli oggetti non devono cedere i loro costituenti ai prodotti alimentari o ai simulanti dei prodotti alimentari in quantità superiori a 8 mg per decimetro quadrato (mg/dm2) di superficie del materiale o dell’ oggetto ( limite globale di migrazione). Salvo diverse indicazioni particolari riportate per i singoli materiali ed oggetti nel titolo II, i materiali e gli oggetti non devono cedere i loro costituenti ai prodotti alimentari in quantità superiori a 8 mg per decimetro quadrato (mg/dm2) di superficie del materiale o dell’ oggetto (limite globale di migrazione). Tuttavia tale limite è pari a 50 mg di sostanza ceduta per chilogrammo di prodotto alimentare (mg/kg) nei seguenti casi: a) oggetti che siano recipienti o siano assimilabili a recipienti o che possano essere riempiti, di capacità non inferiore a 500 ml e non superiore a 10 lt; b) oggetti che possano essere riempiti ma dei quali non è possibile determinare l’ area della superficie di contatto con il prodotto alimentare; c) coperchi, guarnizioni, tappi o altri dispositivi di chiusura simili. Con il nuovo Regolamento, l’ art. 1 prevede che all’ art. 5 del decreto 21 marzo 1973, modificato da ultimo dall’ art. 1 del decreto 28 ottobre 1994, n. 735, venga aggiunto, in fine, il seguente comma: ” La verifica del rispetto dei limiti di migrazione specifica prevista al paragrafo 1 può essere garantita dalla determinazione della quantità di una sostanza nel materiale o nell’ oggetto finito, a patto che sia stata definita una relazione tra tale quantità ed il valore della migrazione specifica della sostanza attraverso una sperimentazione adeguata oppure per mezzo dell’ applicazione di modelli di diffusione universalmente riconosciuti e basati su prove scientifiche. Per dimostrare la non conformità di un materiale o di un articolo è obbligatoria la conferma per via sperimentale del valore di migrazione stimato”.

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