Il Decreto 10 luglio 2002 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Con riferimento all’ art. 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495-recante Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada – e successive modificazioni e vista la necessità di emanare il disciplinare tecnico cui gli enti proprietari delle strade devono attenersi per il segnalamento stradale temporaneo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato il Decreto 10 luglio 2002 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2002 – recante, appunto, il ” Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”. Come da indice dell’ allegato al decreto stesso, il disciplinare è diretto ai responsabili della messa in opera e del mantenimento in efficienza della segnaletica temporanea e ha lo scopo di rappresentare attraverso numerosi esempi pratici le modalità di applicazione delle norme inerenti la segnaletica temporanea definita all’ art. 21 del Nuovo codice della strada e regolamentate dagli artt. Da 30 a 43 del Regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso Codice. Il documento, che si impone all’ attenzione di tutti coloro che a qualunque titolo eseguono lavori o che intervengono nel campo stradale, contiene: Istruzioni esplicative degli elementi principali del segnalamento temporaneo con richiami delle norme regolamentari; caratteristiche dei segnali e dispositivi temporanei; schemi di segnalamento temporaneo corrispondenti a diversi casi, come cantieri fissi, cantieri mobili, incidenti. Le istruzioni lasciano ai responsabili un certo margine di libertà ” per meglio adeguare le misure da adottare alle situazioni incontrate utilizzando io mezzi immediatamente disponibili ovvero da reperire in tempi successivi”. Tra i ” principi del segnalamento temporaneo”, il decreto sottolinea che la messa in opera di tale segnaletica richiede ” riflessione e buon senso e il rispetto dei seguenti principi: adattamento; coerenza; credibilità, visibilità e leggibilità”.
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