Disciplinari tecnici per il trasporto ed il deposito dei rifiuti di amianto

Con il Decreto 29 luglio 2004, n. 248 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 5 ottobre 2004 – il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle attività produttive ha emanato il “ Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto”.

Con riferimento alla Legge 27 marzo 1992 ,n.257, recante norme relative alla cessazione dell’ impiego dell’amianto ed in particolare agli artt. 5,comma 1, lettera c) e 6, comma 4 della legge stessa che prevedono , rispettivamente, la predisposizione di disciplinari tecnici sulle modalità di gestione dei rifiuti contenenti amianto da parte della Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all’ impiego dell’amianto, nonché il riferimento al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 che prevede all’ art. 18 la determinazione e la disciplina delle attività di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto, il Ministro dell’ ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute e del Ministro delle attività produttive , ha emanato il Decreto 29 luglio 2004, n. 248 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 5 ottobre 2004 – contenente il “ Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto”.
I disciplinari tecnici sulle modalità per il trasporto ed il deposito dei rifiuti di amianto nonchè sul trattamento ,sull’imballaggio e sulla ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche, sono contenuti nell’allegato A del decreto stesso. Tali disciplinari definiscono ed individuano i processi di trattamento dei rifiuti contenenti amianto,trattamenti che , come effetto,conducono alla totale trasformazione cristallochimica dell’amianto,rendendo possibile il riutilizzo di questo materiale come materia prima.
Il comma 4, dell’ art. 1 del decreto precisa che l’ allegato A integra l’ allegato 1,relativo all’ammissibilità dei rifiuti di amianto o contenenti amianto, del decreto 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2003,n. 67,recante criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.
Occorre doverosamente ricordare che l’ elaborazione dei disciplinari tecnici è dovuta, anche, alla collaborazione dell’Istituto per lo studio dei materiali nanostrutturati (Ismn) del Consiglio Nazionale delle Ricerche che,dopo dieci anni di studi, non solo è stato possibile determinare i possibili sistemi di recupero dell’amianto,utilizzato in più di 3000 prodotti ( dalle condutture di acqua potabile alle coperture dei tetti,dalle pasticche dei freni ai tessuti), ma lo studio sulla determinazione del cosiddetto “ Indice di rilascio”,ossia di un parametro che considera lo stato di aggregazione del materiale che contiene amianto e,conseguentemente, ne rileva la maggiore o minore facilità con cui viene rilasciato. E, su tale argomento,riteniamo opportuno riportare nel link il comunicato – stampa del CNR –

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