Prodotti per il trattamento delle acque reflue

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione europea L 302/6 del 29 settembre 2004 è pubblicata la Decisione della Commissione del 20 settembre 2004 ( notificata con il numero C(2004) 3488 ) che modifica la Decisione 97/464/CE relativa alla procedura per l’ attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell’ art. 20,paragrafo 2 ,della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti per il trattamento delle acque reflue.

In considerazione che:
-In seguito a una revisione dei gruppi di prodotti di ingegneria delle acque reflue e alla necessità di adeguare le esigenze normative degli Stati membri per quanto riguarda la reazione al fuoco, occorre aggiungere procedure per l’attestazione della conformità rispetto alle caratteristiche di reazione al fuoco;
-In seguito ad una revisione del gruppo di prodotti per il trattamento delle acque reflue all’ esterno degli edifici, va garantito un livello di sicurezza più elevato alle coperture delle fosse di drenaggio e dei cunicoli di servizio usati nella zone di traffico stradale e pedonale
la Commissione europea ha adottato la Decisione del 20 settembre 2004 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE L 302/6 del 29 settembre 2004 – che modifica la Decisione 97/464/CE relativa alla procedura per l’ attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell’ art. 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti per il trattamento delle acque reflue..
Conseguentemente,la conformità dei prodotti di cui all’allegato 1 viene attestata dalle procedure fissate dall’ allegato II ,come da tabella “ Prodotti per il trattamento delle acque reflue all’ esterno degli edifici” ( es. cunicoli di servizio e camere di ispezione, scale metalliche , scale e corrimano per i cunicoli di servizio telecamere di ispezione, separatori, coperture delle fosse di drenaggio e dei cunicoli di servizio ). Inoltre è aggiunto l’ allegato III relativo ad un gruppo di prodotti per i quali il CEN/Cenelec dovrà specificare, per gli usi previsti, il sistema di attestazione della conformità rispetto alle caratteristiche di reazione al fuoco nell’ambito delle corrispondenti norme armonizzate.

Fonte: Eur-Lex

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