Misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea n. L 303/35 del 30 settembre 2004 è pubblicata la Decisione della Commissione del 29 settembre 2004 relativa all’introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro le infezioni da virus dell’ influenza aviaria a bassa patogeniticità in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti , che abroga la decisione 2002/975/CE.

Considerando che nell’ ottobre 2002,l’ Italia ha notificato alla Commissione europea la presenza in Veneto e in Lombardia del virus dell’ influenza aviaria a bassa patogenicità del sottotipo H7N3 e la veloce propagazione della malattia e considerando che, al fine di contrastare la propagazione dell’infezione,le autorità italiane hanno quindi adottato misure drastiche ,compresa la soppressione degli allevamenti infetti, richiedendo, inoltre,a titolo di misura integrativa , che fosse approvato un programma di vaccinazione di almeno 18 mesi contro l’influenza aviaria onde evitare che l’ infezione si diffondesse ulteriormente, la Commissione europea, vista la direttiva 92/40/CE del Consiglio del 19 maggio 1992 che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l’ influenza aviaria, ha adottato la Decisione del 29 settembre 2004 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 303/35 del 30 settembre 2004 – relativa all’ introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro le infezioni da virus dell’ influenza aviaria a bassa patogenicità in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti,che abroga la Decisione 2002/975/CEE. La stessa Decisione prevede, fra l’altro misure specifiche di controllo applicabili agli scambi intracomunitari quali la limitazione di volatili da cortile vivi, uova da cova e da mensa.
Dalla fine di settembre 2003 non è stata rilevata nessuna ulteriore circolazione del virus selvatico dell’influenza aviaria del sottotipo H7N3 nel corso dell’ intenso monitoraggio condotto nella zona di vaccinazione .Di conseguenza l’ Italia ha chiesto di apportare alcuni cambiamenti al programma di vaccinazione e alle restrizioni che interessano gli scambi intracomunitari. Conformemente a ciò,la Decisione2002/975/CE,modificata dalla Decisione2004/159/CE ha approvato tali modifiche e restrizioni. Con la Decisione della Commissione del 20 settembre 2004,è approvato il programma di vaccinazione modificato contro l’ influenza aviaria presentato dall’Italia alla Commissione stessa, da attuarsi nella zona indicata nell’allegato I e nella zona confinante descritta nell’allegato II. Conseguentemente vietata la spedizione dal territorio italiano di volatili vivi e uova da cova originari e/o provenienti da allevamenti siti nella zona indicata nell’allegato I.

Fonte: Eur-Lex

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