La Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione invita a firmare la petizione per la centralizzazione della gestione dell’amianto nel SSN.
Appello per l’attribuzione esclusiva del governo delle problematiche relative all’amianto agli enti e istituti del SSN (Ministero della Salute, Regioni e Province Autonome e Aziende Sanitarie)
L’appello chiede che le attività previste dalla legge 833/78 e delegate ai Servizi Territoriali di Prevenzione vengano effettuate esclusivamente dall’ente pubblico senza delega alcuna e, in particolare:
– l’informazione sui rischi e sulla gestione dei materiali contenenti amianto, sugli interventi di messa in sicurezza, di manutenzione, di monitoraggio, di rimozione e di conferimento in discarica;
– la formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla base di un’adeguata educazione sanitaria del cittadino e delle comunità;
– la promozione e la salvaguardia della salubrità e dell’igiene dell’ambiente naturale di vita e di lavoro;
– la formazione professionale e permanente nonché l’aggiornamento scientifico culturale del personale del servizio sanitario nazionale;
– la vigilanza sul territorio per l’individuazione di situazioni particolarmente critiche che possono comportare rischio di dispersione significativa di fibre di amianto nell’ambiente
– l’informazione ai cittadini che si rivolgono ai Dipartimenti di Prevenzione per segnalare eventuali condizioni di rischio, sia in ambito lavorativo che ambientale
– la raccolta di segnalazioni di rifiuti contenenti amianto sparsi abusivamente sul territorio.
Legislatura 19 – ATTO CAMERA
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA: 4/05077
presentata da MALAVASI ILENIA il 23/05/2025 nella seduta numero 484
Ministero destinatario: MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA E MINISTERO DELLA SALUTE
Per sapere – premesso che:
come si apprende da notizie di stampa è stato siglato un accordo quadro tra il Commissario unico per la bonifica delle discariche e dei siti contaminati e lo Sportello amianto nazionale che prevede, tra le altre cose, la mappatura dei siti contaminati;
il censimento è previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257 che mise al bando l’amianto ed è affidato alle regioni e Pubblica amministrazione, e alle unità sanitarie locali mentre la mappatura è regolamentata dal, decreto ministeriale 101 del 2003 e i cui dati devono essere inviati dalle regioni annualmente entro il 30 giugno;
le imprese che utilizzano indirettamente amianto nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o bonifica devono inviare annualmente una relazione alle regioni e alle Asl competenti, come previsto dall’articolo 9. Questa relazione deve essere inviata entro il 28 febbraio di ogni anno successivo all’anno solare di riferimento;
l’effettuazione della mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, per la quale fu successivamente previsto un finanziamento con il decreto ministeriale 101 del 2003 del Ministero dell’ambiente, non fa alcun riferimento all’affidamento di tale censimento a privati ma conferma l’affidamento alle regioni e province autonome tramite i loro servizi tecnici (aziende Usl, Arpa e altre);
sono passati 33 anni dall’approvazione della legge n. 257 del 1992 e 22 del decreto ministeriale n. 101 del 2003 ed ancora la mappatura non è stata realizzata completamente in tutto il Paese;
una mappatura ideale alla prevenzione richiede che si applichi quanto previsto dall’articolo 9 della legge n. 257 del 1992 cioè un’auto notifica da parte di coloro che ancora oggi utilizzano amianto indirettamente nei processi produttivi;
si ritiene che tale normativa debba essere applicata attraverso i dipartimenti di prevenzione delle Asl che possono programmare interventi di prevenzione del rischio per coloro che lavorano in ambienti dove ancora sia presente amianto. Gli operatori di tali dipartimenti e dei servizi territoriali Arpa hanno, inoltre, il potere di accedere negli ambienti di vita e di lavoro per poter effettuare controlli ai fini di tutela della salute di cittadini e di lavoratori che, invece, non è consentito ai soggetti privati;
inoltre, il controllo sul corretto smaltimento dei manufatti rimossi non si avvale di rilevazioni aeree – come previsto nell’accordo quadro di cui al primo capoverso del comunicato stampa – bensì di sistemi di tracciamento e conseguenti controlli delle procedure e dei percorsi seguiti dal luogo di raccolta post bonifica ai luoghi di smaltimento (discariche): si tratta, in tutta evidenza, di procedure e controlli che sono in carico ai servizi di vigilanza delle Arpa;
lo Sportello nazionale amianto Aps, come si legge dal sito, e un’organizzazione di volontariato iscritta al Runts «Registro Nazionale del Terzo Settore»;
attualmente, e da ben 8 anni, non esiste alcuna commissione tecnica ministeriale – benché ancora prevista dall’articolo 4 della legge 257 del 1992 – che possa aver valutato e approvato questa necessità di intervento affidata allo Sportello –:
se non ritengano che l’accordo tra Sportello amianto nazionale e Commissario unico per la bonifica delle discariche e dei siti contaminati violi quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di amianto;
quali siano le ragioni per cui è stato affidato allo Sportello nazionale amianto il censimento dei siti con presenza di Mca che, secondo la normativa vigente, deve essere assegnato ad enti pubblici;
se le attività previste dall’accordo siano gratuite e qualora non lo fossero quale sia l’impegno di spesa e su quali capitoli questa venga imputata ed inoltre se l’impegno di spesa sia da considerarsi una tantum oppure come finanziamento periodico ed in questo caso quale sia la sua durata.
Fonte: CIIP
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