Tutte le norme tecniche, da qualsiasi ente emanate, devono essere considerate volontaristiche salvo che non vengano citate/richiamate nella legislazione vigente.
Sono un esempio ormai consolidato parecchie norme del settore gas (pubblicate da UNI-CIG).
Nel settore dei Dispositivi di Protezione Individuale questa tipologia di norme si è resa necessaria con la pubblicazione del D.Lgs. 626/94 che prevedeva l’emanazione di una serie di decreti Ministeriali a integrazione dello stesso tra i quali l’ex art. 45 (Criteri per l’individuazione e l’uso) che al comma 2 richiedeva che: “Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, tenendo conto della natura, dell’attività e dei fattori specifici di rischio, avrebbe indicato: a) i criteri per l’individuazione e l’uso dei DPI; b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l’impiego dei DPI”.
Lo sforzo della Commissione consultiva permanente e del Ministero dell’industria, focalizzato solamente sulla lettera a) del comma 2 dell’ex art. 45, di due bozze di decreto già licenziate dal gruppo di lavoro e una ultima in fase di definizione, riusciva a partorire solamente il Decreto 2 maggio 2001.
La Commissione consultiva permanente, sull’argomento aveva stabilito di dare priorità alle linee guida già pubblicate a livello europeo (norme EN) seguite, in caso di mancanza di queste ultime, da norme Nazionali per le quali UNI (gruppi di lavoro della Commissione Sicurezza) si era presa l’impegno di elaborare.
La scelta, che personalmente ho sempre ritenuto sbagliata ma inutilmente pretesa, è stata quella di pubblicare in allegato al decreto i testi delle norme (da notare che già in fase di pubblicazione del decreto la norma UNI EN 458 era già stata sostituita per una modifica sostanziale e il testo del decreto contiene note in questo senso).
Dopo il decreto 2 Maggio 2001, qualche anno dopo, l’idea di far diventare legge una norma tecnica è passata al Ministero dello sviluppo economico che ha provveduto ad integrare i due decreti Ministeriali emanati per l’implementazione degli elenchi delle norme “armonizzate” con i testi di numerose norme (in questo caso non solo linee guida ma anche norme di prodotto) giustificandole come “testi delle norme nazionali che traspongono le norme europee armonizzate di maggiore interesse per gli utilizzatori e i consumatori.
Dal prospetto di seguito riportato si può notare che le norme ancora in vigore sono pochissime, mentre la maggior parte delle altre hanno subito modifiche e non sono più disponibili perché ritirate.
La riflessione/preoccupazione consiste sul come vanno considerate queste norme obsolete o sostituite e quali sono i risvolti a carico dell’utilizzatore che, obbligatoriamente, non le rispetta.
Per quanto riguarda il Decreto 2 Maggio 2001 la via di uscita è identificabile con l’articolo 2 comma 1 dello stesso decreto che recita “I criteri per l’individuazione e l’uso di DPI, diversi da quelli approvati al precedente art. 1, devono garantire un livello di sicurezza equivalente” e che permette all’utilizzatore, nel rispetto della legislazione vigente, di far uso delle edizioni più aggiornate delle norme o le norme suggerite in sostituzione di quelle ritirate.
Per gli altri decreti, invece?
Per leggere il PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLE NORME ARMONIZZATE E NON RIPORTATE NEI DECRETI di Virginio Galimberti andare al primo link.