Disposizioni attuazione disciplina in materia di comunicazione politica per le elezioni.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo 2011 è pubblicata la Deliberazione 29 marzo 2011 dell’Agenzia per le garanzie nella comunicazioni relativa alle ”Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione
relative alle campagne di elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011”.
(Deliberazione n. 80/11/CSP).

Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell’accesso ai mezzi di informazione, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi di pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, dell’obiettività ed della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle consultazioni per le elezioni dei Presidenti delle Province e dei Consigli provinciali e per le elezioni dei Sindaci e dei Consigli comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011 e si applicano nei confronti delle emittenti che esercitano l’attività di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana e periodica. L’elenco delle province e di comuni interessati dalle consultazioni elettorali è reso disponibile sul sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it.

In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagna elettorale di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali referendarie, saranno applica te le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relative a ciascun tipo di consultazione.
Le disposizioni di cui al presente provvedimento non si applicano ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente in ambiti territoriali nei quali non è prevista alcuna consultazione elettorale di cui al precedente comma.

(LG-FF)

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