Disposizioni comunitarie in materia sociale nel settore dei trasporti su strada

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE C 63 E/1 del 15 marzo 2005 è pubblicata la Posizione Comune (CE) definita dal Consiglio il 9 dicembre 2004 in vista dell’adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.

Il Regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985 riguarda l’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, mentre il Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, anch’esso del 20 dicembre 1985, è relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada. Tali Regolamenti sono importanti per la creazione di un mercato comune dei trasporti terrestri, per la sicurezza stradale e per le condizioni di lavoro.
Il loro richiamo nella Posizione Comune (CE) definita dal Consiglio il 9 dicembre 2004 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE C 63 E/1 del 15 marzo 2005 – riguardante l’adozione di una direttiva in materia sociale nel settore dei trasporti su strada è fondamentale per la istituzione di un sistema di controlli adeguati e regolari dell’applicazione corretta e coerente, sia su strada che nei locali delle imprese di tutte le categorie di trasporti. I controlli interessano ogni anno una parte rilevante e rappresentativa dei lavoratori mobili, dei conducenti, delle imprese e dei veicoli di tutte le categorie che rientrano nel campo di applicazione dei citati regolamenti del 1985. Pertanto, la direttiva in corso di adozione prevede che gli Stati membri applichino una strategia nazionale di controllo, in modo che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova direttiva, sia controllato l’1% dei giorni di lavoro effettivo dei conducenti dei veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti citati. La percentuale sarà portata al 2% dopo il 1° gennaio 2009 e al 3% dopo il 1° gennaio 2011. Dopo il 1° gennaio 2013, tale percentuale minima può essere aumentata al 4% dalla Commissione, a condizione che dalle statistiche raccolte risulti che, in media, oltre il 90% della totalità dei veicoli controllati siano muniti di un tachigrafo digitale. Inoltre, almeno il 15% del numero totale di giorni lavorativi controllati è verificato su strada e almeno il 25% nei locali delle imprese. Dopo il 2008, almeno il 30% del numero totale dei giorni lavorativi controllati è verificato su strada e almeno il 50% nei locali delle imprese. La Posizione Comune prevede che nella nuova direttiva gli Stati membri siano chiamati a organizzare programmi congiunti di formazione sulle migliori pratiche, da svolgersi almeno una volta all’anno, e promuovano scambi di personale, aventi luogo almeno una volta all’anno, tra il proprio organismo di collegamento intracomunitario e quelli di altri Stati membri.

Fonte: Eur-Lex

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