Disposizioni concernenti la disciplina sull’immigrazione (art.18 del T.U.).

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 dell’11 febbraio 2008 è pubblicato il Comunicato del Presidente del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per i diritti e pari opportunità avente per oggetto: “Art.18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998,n. 286 – Programmi di assistenza e di integrazione sociale. (Avviso n. 9 del 4 febbraio 2008).

Si legge in “Premessa” al Comunicato che:

“Con il presente avviso si intende dare attuazione ai programmi di assistenza ed integrazione sociale previsti dall’articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull’immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato con decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 convertito con legge 26 febbraio 2007, n. 17, e degli articoli 25 e 26 del regolamento di attuazione del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e definiti dall’art. 2, comma 3, del decreto interministeriale del 23 novembre 1999.”

La Commissione interministeriale prevista dall’articolo 25, comma 2, del regolamento di attuazione del testo unico predetto, ridenominata “Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento” a seguito dell’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 102, valuterà i progetti presentati sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal decreto interministeriale del 23 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 – serie generale – del 13 dicembre 1999.

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