Disposizioni e norme di sicurezza comunitarie per le navi passeggeri

La Direttiva 2003/24/CE del 14 aprile 2003, pubblicata sulla G.U.E. L 123/18 del 17 maggio 2003.

Entro il 17 novembre 2004, gli Stati membri dell’ Unione europea dovranno attuare la Direttiva 2003/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 aprile 2003 che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri. Tale direttiva, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea (G.U.E.) L 123/18 del 17 maggio 2003, vuole dare attuazione a quanto indicato nella direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, introducendo – attraverso opportune modifiche – un livello di sicurezza uniforme per persone e beni sulle navi da passeggeri e sulle unità veloci da passeggeri nuove ed esistenti, quando entrambe le categorie di navi e unità veloci sono adibite a servizi nazionali e stabilisce le procedure di negoziato a livello internazionale a livello internazionale per armonizzare le norme in materia di navi da passeggeri adibite a servizi internazionali. In particolare, la nuova direttiva vuole tenere conto, in maniera rapida e flessibile, delle modifiche apportate ai pertinenti strumenti internazionali, come convenzioni, protocolli, codici e risoluzioni dell’ Organizzazione marittima internazionale (IMO). Inoltre, fra le considerazioni che hanno determinato, attraverso la nuova direttiva, le modifiche della direttiva 98/18/CE vi è in particolare la procedura di pubblicazione dell’ elenco dei tratti di mare che, rivelandosi difficile da attuare, viene stabilita una procedura funzionale e trasparente, che consente di controllare effettivamente l’ attuazione della direttiva. Pertanto, ciascuno Stato membro dovrà elaborare, ove necessario, un elenco aggiornato dei tratti di mare soggetti alla sua giurisdizione , delimitando le zone nelle quali le classi delle navi possono operare tutto l’ anno o, eventualmente, per un periodo specifico, ” applicando i criteri per le classi di cui al paragrafo 1″ e pubblicando tale elenco in una banca dati pubblica, accessibile sul sito Internet della competente autorità marittima. Per ” le persone a mobilità ridotta”, dovranno essere adottate misure appropriate di sicurezza su tutte le navi passeggeri adibite al trasporto pubblico.

Fonte: Eur-Lex

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