No alle concessioni edilizie in aree percorse da incendi

La sentenza n. 225 del 21 febbraio 2003 pronunciata dal TAR della Liguria.

Il 21 febbraio 2003 è stata depositata la Sentenza n. 225 ( camera di consiglio del 9 febbraio) del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, che ha annullato una concessione edilizia del Comune di Levanto per l’ edificazione di un hotel sulla costa di Levanto, in area già percorsa dal fuoco nel 1999, ed in violazione della legge quadro in materia di incendi boschivi 353/2000, che vieta attività edificatorie per 10 anni nelle zone già percorse dal fuoco ed in assenza del piano regionale contro gli incendi boschivi: Secondo i giudici del TAR Liguria ” la potestà legislativa concorrente sussiste per varie materie, fra le quali alcune in ipotesi possono ricomprendere una parte dell’ ambito tutelato dalla disposizione in oggetto: urbanistica, agricoltura e foreste. Peraltro, tale potestà legislativa deve sempre essere esercitata ed inquadrata nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato: orbene, questi ultimi nel caso di specie risultano espressi dalla legge 353, non solo per la previsione specifica e letterale di cui all’ articolo 1 comma 1 ( a tenore della quale appunto le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita e costituiscono principi fondamentali dell’ ordinamento ai sensi dell’ articolo 117 della Costituzione), ma anche alla luce della natura delle disposizioni stesse, costituenti diretta applicazione di principi superiori dell’ ordinamento previsti e tutelati dagli artt. 2,9 e 32 della Costituzione: ciò giustifica altresì la richiamata previsione dell’ intervento sanzionatorio di livello penale”. Insomma una sentenza originale, che non consente appello nemmeno in seguito alla recente riforma del titolo V della Costituzione ( attribuzione nuove competenze alle regioni in campo urbanistico) per sostenere che lo Stato non può legiferare in modo prevalente per quelle che sono tuttora proprie competenze esclusive in materia di tutela dell’ ambiente e degli ecosistemi.

Approfondimenti

Precedente

Prossimo