Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari.

Sulla GU n. 41 del 19 02 2011 è pubblicata la Legge 3 02 2011, n. 4 recante “Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari”.
Scatta, dunque, l’obbligo di riportare nell’etichettatura dei prodotti l’indicazione del luogo di origine o di provenienza, nonché l’eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati (OGM) in qualunque fase della catena alimentare, dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale.

La presente Legge promulgata il 3 febbraio 2011 dal Presidente della Repubblica, all’articolo 1 prevede l’estensione dei contratti di filiera e di distretto a tutto il territorio nazionale. Infatti, l’articolo 1 recita che:
“1. Al fine di favorire l’integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, promuove nel limite finanziario degli articoli 60 e 61 della presente legge e nel rispetto dei criteri di riparto territoriali stabiliti dalla medesime deliberazione del CIPE, ovvero nei limiti finanziari fissati dall’articolo 1, comma 354, della legge 10 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nonché dagli eventuali altri stanziamenti previsti dalla legge, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura”.
L’articolo 2 della presente legge stabilisce all’art.2 il rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta e l’istituzione del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata, stabilendo che le sanzioni “sono raddoppiate se la violazione riguarda i prodotti a denominazione protetta ai sensi dei regolamenti(CE) n. 509/2p006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, o se l violazione riguarda locali in cui sono lavorati i predetti prodotti. Conseguentemente, ad esempio,” è vietata nelle etichettature delle miscele di formaggi l’indicazione di formaggi a denominazione di origine protetta (DOP), tranne che tra gli ingredienti, a condizione che per ciascun formaggio DOP la percentuale utilizzata non sia inferiore al 20% della miscela e che ne sia stata data comunicazione al relativo consorzio di tutela, che può verificarne l’effettivo utilizzo nella percentuale dichiarata; in ogni caso l’i indicazione tra gli ingredienti deve essere riportata utilizzando i medesimi caratteri, dimensioni e colori delle indicazioni concernenti gli altri ingredienti.
Inoltre, è istituito il “Sistema di qualità nazionale di produzione integrata”. Il “Sistema” è finalizzato a garantire una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti. Il Sistema assicura che le attività agricole e zootecniche siano esercitate in conformità a norme tecniche di produzione integrata; la verifica del rispetto delle norme tecniche è eseguita in base a uno specifico piano di controllo da organismi terzi accreditati secondo le norme vigentiSi definisce “produzione integrata” il sistema di produzione agroalimentare che utilizza tutti i mezzi produttivi e di difesa delle produzioni agricole dalle avversità, volti a ridurre al minimo l’uso di sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologicio, economici e tossicologici. I requisiti e le norme tecniche che contraddisguono la produzione integrata, nonché le procedure di coordinamento da seguire da parte delle regioni e delle province autonome che hanno già istituito il sistema di produzione integrata nei propri territori, sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. I prodotti conformi al Sistema possono essere contraddistinti da uno specifico segno distintivo.
L’adesione al Sistema è volontaria ed è aperta a tutti gli operatori che si impegnano ad applicare la disciplina di produzione integrata e si sottopongono ai relativi controlli.

(LG-FF)

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