Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente per gli elettori italiani residenti allestero, esercitano il diritto di voto:
a) il personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia impegnato nello svolgimento di missioni internazionali;
b) i dipendenti di amministrazioni dello Stato qualora la durata prevista della loro permanenza allestero sia superiore a sei mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti allestero, i loro familiari conviventi;
c) i professori universitari, ordinari e associati, ricercatori e aggregati che si trovano in servizio presso istituti universitari e di ricerca allestero per una durata complessiva di almeno sei mesi e che, alla data del presente decreto si trovano allestero da almeno tre mesi.
In particolare:
-Gli elettori appartenenti alle Forze armate compresa lArma dei Carabinieri, e alle Forze di polizia se già effettivi sul territorio nazionale a grandi unità, reggimenti, battaglioni e equivalenti, o unità navali, impiegati organicamente in missioni internazionali esercitano il diritto di voto per corrispondenza per la circoscrizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in cui è compreso il Comune ove hanno sede i citati enti di appartenenza. Tali soggetti presentano apposita domanda, che deve pervenire al comando o amministrazione di appartenenza entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia, indicando il nome e cognome, il cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, il luogo e la data di nascita, il sesso, lindirizzo di residenza, i comune di iscrizione nelle liste elettorali, lindirizzo della propria dimora allestero e, ove possibile, i recapiti telefonici, telematici e telefax allestero.
-I familiari conviventi di dipendenti di amministrazioni dello Stato entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente la votazione in Italia, fanno pervenire la domanda allAmministrazione di appartenenza del proprio familiare ed unitamente ad essa rendono dichiarazione sostitutiva dellatto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente del dipendente.
-I professori universitari, ordinari ed associati, ricercatori e aggregati fanno pervenire direttamente allufficio consolare la domanda per esercitare il diritto di voto per corrispondenza allestero entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, ed unitamente ad essa rendono dichiarazione sostitutiva dellatto di notorietà che attesti il servizio presso istituti universitari e di ricerca allestero per una durata complessiva di almeno sei mesi e la presenza, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, allestero da almeno tre mesi.
Quanti hanno fatto pervenire la domanda per esercitare il diritto di voto per corrispondenza allestero, possono revocarla mediante espressione dichiarazione, datata e sottoscritta dallinteressato, che deve pervenire direttamente allufficio consolare entro e non oltre il ventitreesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia.
(LG-FF)