Disposizioni uniformi relative all’omologazione di autoveicoli

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 137/1 del 30 maggio 2007 è pubblicato il Regolamento n. 48 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE)-Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto concerne l’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa.Addendum 47: regolamento n. 48.

Il regolamento di cui sopra si applica all’omologazione dei veicoli a motori destinati a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbiano almeno quattro ruote e una velocità massima di progetto superiore a 25 km/h, nonché dei loro rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori e delle macchine agricole e forestali, e delle macchine operatrici.
La domanda di omologazione di un veicolo per quanto riguarda l’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa deve essere presentata dal costruttore o dal suo mandatario.
Se il tipo di veicolo presentato conformemente al presente regolamento è conforme alle prescrizioni del regolamento stesso relativamente a tutti i dispositivi indicati nell’elenco, l’omologazione di quel veicolo viene rilasciata. A ciascun tipo omologato deve essere assegnato u n numero di omologazione. Le prime due cifre di tale numero (attualmente 03, corrispondenti alla serie 03 di modifiche) indicano la serie di modifiche comprendenti le più recenti modifiche tecniche rilevanti apportate al regolamento alla data del rilascio dell’omologazione. Lo stesso numero non può essere successivamente assegnato alla stessa parte contraente a un altro tipo di veicolo o allo stesso tipo di veicolo presentato con dispositivi non compresi nell’elenco.
Il Regolamento, che è entrato in vigore il 10 ottobre 2006, è un atto adottato a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria.

Fonte: Eur-Lex

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