Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’ Unione europea L 115/1 del 9 maggio 2003 il Regolamento(CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 aprile 2003.
Mentre sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 111 del 15 maggio 2003 è pubblicato il Decreto 11 febbraio 2003 del Ministero della salute che recepisce la ” direttiva 2002/62/CE, recante il nono adeguamento al progresso tecnico dell’ Allegato 1 della direttiva 76/769/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi: composti organostannici”, sulla Gazzetta ufficiale dell’ Unione europea L 115/1 del 9 maggio 2003 è pubblicato il Regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 aprile 2003 sul divieto dei composti organostannici sulle navi. Gli organostannici, come noto, sono composti chimici utilizzati in svariati settori, ad esempio in campo industriale come catalizzatori e stabilizzatori o in agricoltura come pesticidi. In particolare, però, i composti organostannici vengono usati nei sistemi antivegetativi nel rivestimento, nelle vernici, nel trattamento delle superfici delle navi per controllare o prevenire la fissazione di organismi indesiderabili. Tenendo presente la Convenzione internazionale AFS sul controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi, adottata il 5 ottobre 2001, con l’ adozione del Regolamento citato, l’ Unione europea mira a ridurre o ad eliminare gli effetti nocivi per l’ ambiente marino e la salute umana provocati dai composti organostannici che agiscono come biocidi attivi nei sistemi antivegetativi delle navi battenti la bandiera o operanti sotto l’ autorità di uno Stato membro, e delle navi, indipendentemente dalla bandiera, in entrata o in uscita dai porti degli Stati membri. In base all’ articolo 4 del Regolamento, a partire dal 1 luglio 2003 non si possono applicare o riapplicare sulle navi sistemi antivegetativi a base di composti organostannici che agiscono come biocidi, in particolare se applicati alle carene o alle parti e superfici delle navi. Per tener conto degli sviluppi a livello internazionale e, in particolare, in seno all’ Organizzazione marittima internazionale (IMO), oppure per migliorare l’ efficacia del presente Regolamento alla luce dell’ esperienza acquisita, i riferimenti alla Convenzione AFS, al certificato AFS, alla dichiarazione AFS e alla dichiarazione di conformità AFS e/o agli allegati del regolamento, incluse le pertinenti linee guida dell’ IMO in relazione all’ articolo 11 della Convenzione AFS possono essere modificati secondo la procedura prevista. Entro il 10 maggio 2004 la Commissione dovrà riferire al Parlamento europeo e al Consiglio sullo stato di ratifica della convenzione AFS, fornendo informazioni sulla misura in cui i composti organostannici sono ancora usati nelle navi non battenti la bandiera di uno Stato membro, dirette e/o provenienti da porti comunitari. Alla luce di tale relazione, la Commissione può proporre, se necessario, modifiche per garantire una riduzione accelerata del contributo delle navi non battenti la bandiera di uno Stato membro alla presenza di composti antivegetativi nocivi nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri.
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